Cassazione Civile, Ordinanza n. 29929/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di addebito con cui venivano richiesti alla società contributi previdenziali e somme aggiuntive per la gestione lavoratori dipendenti, riferiti al periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2016. La società aveva opposto l’atto sostenendo, in sintesi: (1) l’illegittimità dell’avviso per asserita violazione dei termini procedimentali di cui all’art. 24, comma 4, d.lgs. 46/1999, con conseguente necessità di porre l’onere probatorio integralmente a carico dell’ente; (2) l’erroneità della decisione di merito sul minimale contributivo, assumendo che nel settore portuale l’obbligo contributivo dovesse essere sospeso in caso di indisponibilità del lavoratore alla chiamata, in base alla contrattazione collettiva e al regolamento interno della cooperativa; (3) la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, oltre che per violazione di norme processuali e del diritto di difesa. In subordine era stata prospettata anche una questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate in relazione agli artt. 3 e 38 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era logica e superiore al minimo costituzionale. Ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile per difetto di decisività, osservando che l’eventuale nullità dell’avviso di addebito non impedisce comunque al giudice di esaminare nel merito la pretesa contributiva, e in parte infondato perché, una volta contestata la pretesa di contribuzione ridotta, incombeva sulla società l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla riduzione. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che il minimale contributivo va individuato sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi del settore di attività effettivamente svolta, in base a un criterio oggettivo e inderogabile, e che l’obbligo contributivo permane anche in caso di assenza o sospensione della prestazione, salvo i casi espressamente previsti da legge o contratto collettivo. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta inammissibile perché generica e non rilevante. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 24, comma 4, d.lgs. n. 46/1999
la sua eventuale violazione non esclude il dovere del giudice di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva
richiamati dalla ricorrente nel quadro della contestazione dell’avviso di addebito e del procedimento amministrativo
l’onere di provare i fatti che giustificano la contribuzione ridotta grava sul datore che la invoca
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 423/2001
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’asserita sospensione dell’obbligo contributivo nel settore portuale
art. 3, comma 2, L. n. 92/2012
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla sospensione della contribuzione
richiamati dalla ricorrente in relazione all’accertamento presuntivo dell’obbligo contributivo
dedotta come violata per asserita motivazione apparente della sentenza
richiamato per contestare l’adeguatezza della motivazione
richiamati nella censura di nullità del procedimento e della decisione
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa
artt. 3 e 38 Cost.
invocati nella questione di legittimità costituzionale
art. 7, comma 1, d.l. n. 463/1983 conv. in L. n. 638/1989
pone il minimale giornaliero inderogabile per la base contributiva
art. 1 L. n. 389/1989
fissa il criterio del minimale contributivo parametrato alle retribuzioni dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
serve a individuare il settore di attività effettivamente svolta dall’impresa per riferire il contratto collettivo rilevante ai fini contributivi
art. 36 Cost.
richiamato solo per distinguere il minimo retributivo costituzionale dal minimale contributivo previdenziale
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
fonte dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a un avviso di addebito contributivo, l’eventuale invalidità dell’atto non impedisce al giudice di verificare nel merito la fondatezza della pretesa previdenziale.
- Quando il datore di lavoro contesta l’obbligo di versare contributi in misura piena e invoca un regime ridotto o sospensivo, deve provare i fatti costitutivi del beneficio contributivo allegato.
- Il minimale contributivo va determinato sulla base della retribuzione prevista dal contratto collettivo applicabile al settore di attività effettivamente svolta dall’impresa, secondo un criterio oggettivo e non rimesso a scelte discrezionali delle parti.
- Il minimale contributivo è autonomo rispetto al minimo retributivo costituzionale: la disciplina dell’art. 36 Cost. rileva per il rapporto di lavoro, mentre ai fini previdenziali opera il parametro legale del contratto collettivo richiamato dalla normativa speciale.
- L’obbligo contributivo permane anche durante assenze o sospensioni della prestazione lavorativa, salvo che la sospensione sia prevista espressamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva in modo conforme alla disciplina legale inderogabile.
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere specifiche, motivate e rilevanti nel giudizio; in difetto sono inammissibili.
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