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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23431/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I proprietari di due appartamenti situati ai piani primo e terzo agivano contro i proprietari del locale al piano terra, adibito a bar, lamentando che questi avessero installato una tenda da sole/pensilina a copertura del locale e due condizionatori sulla facciata dell’edificio. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte: ordinata la rimozione della tenda e riconosciuto un risarcimento dei danni, mentre era stata respinta la domanda di rimozione dei condizionatori. In appello i convenuti ottenevano il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova e il rigetto dell’appello incidentale degli attori sulla rimozione dei condizionatori. In cassazione il ricorrente principale articolava tre motivi, tra cui la violazione dell’art. 1226 c.c. sulla liquidazione del danno, nonché doglianze in tema di condizionatori e spese; i resistenti proponevano ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 907 e 879 c.c. e delle norme processuali, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nell’applicare la disciplina delle distanze e nell’affermare la sussistenza di una servitù di veduta, pur trattandosi di balcone prospiciente la pubblica via e di manufatto che non sarebbe qualificabile come costruzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dei proprietari del locale, ritenendo fondato il motivo relativo alla mancata verifica, da parte della Corte d’appello, della natura della tenda/pensilina come "costruzione" ai fini dell’art. 907 c.c. e della sua idoneità a impedire stabilmente la veduta in appiombo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché accerti in concreto se il manufatto abbia le caratteristiche rilevanti ai fini delle distanze. È stato rigettato il secondo motivo del ricorso principale, relativo ai condizionatori e alle immissioni, mentre sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, compresi quelli sul danno e sulle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 907 c.c.

    La norma sulle distanze dalle vedute richiede di verificare, in concreto, se il manufatto installato integri una costruzione o vi sia equiparabile, e se determini un impedimento stabile dell’esercizio della veduta in appiombo.

  • art. 879 c.c.

    È richiamato per escluderne o verificarne l’applicabilità nei rapporti condominiali e in presenza di affaccio sulla pubblica via.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro del rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato quale norma di giudizio sull’applicazione della legge da parte del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio e all’onere di prova dei fatti costitutivi.

  • art. 1102 c.c.

    L’installazione dei condizionatori sulla facciata è stata ritenuta uso consentito della cosa comune, purché non alteri la destinazione del bene né limiti il pari uso degli altri condomini.

  • art. 1226 c.c.

    La censura sulla liquidazione equitativa del danno è stata dichiarata assorbita, poiché dipendente dall’esito del nuovo accertamento sulla violazione dell’art. 907 c.c.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 907 c.c., il giudice di merito deve accertare in concreto se il manufatto posto davanti alla veduta sia qualificabile come costruzione o ad essa equiparabile, valorizzandone stabilità, immobilità rispetto al suolo e incidenza permanente sulla prospectio.
  • Non ogni tenda o pensilina integra automaticamente una costruzione: occorre distinguere tra semplici tende mobili e manufatti stabilmente ancorati o assimilabili a opere fisse, con valutazione rimessa al giudice di merito ma sindacabile se manca l’esame degli elementi decisivi.
  • Nel condominio, l’installazione di condizionatori sulla facciata può costituire uso particolare della cosa comune consentito dall’art. 1102 c.c. quando non alteri la destinazione del bene e non impedisca agli altri condomini il pari uso potenziale della parte comune.
  • La deduzione in cassazione di lesioni del decoro architettonico o di ulteriori profili fattuali richiede che tali questioni siano state già introdotte e trattate nei gradi di merito; in difetto, la censura è nuova e non scrutinabile.
  • Le doglianze che si risolvono nella mera contestazione dell’apprezzamento di merito sulla tollerabilità delle immissioni o sulla prova del danno sono inammissibili o infondate se non indicano uno specifico errore di diritto o un vizio decisivo di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàParti comuniImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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