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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00628/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di rimborso presentata da un lavoratore per le ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro sulle somme rimborsate a titolo di spese di viaggio sostenute per l'attività lavorativa svolta fuori sede negli anni 2004, 2005 e 2006. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado e in appello, sul presupposto che tali somme, ai sensi dell'art. 51, comma 5, T.U.I.R., non dovessero concorrere alla base imponibile. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ex art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza reddituale delle indennità di trasferta senza distinguere tra rimborso analitico e rimborso forfettario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che l'art. 51, comma 5, T.U.I.R. distingue tra rimborso analitico, ancorato alle spese effettivamente sostenute e documentate, che non determina tassazione in capo al dipendente, e rimborso forfettario, nel quale l'eventuale eccedenza rispetto ai limiti di legge concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Ha quindi censurato la CTR per avere confuso i due regimi, assimilando indebitamente i rimborsi analitici delle spese di viaggio al trattamento delle indennità di trasferta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà verificare se nel caso concreto sussistano i presupposti per l'applicazione del regime fiscale ridotto e provvedere anche sulle spese del giudizio. Il ricorso incidentale del contribuente, relativo alla compensazione delle spese, è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    è la norma processuale invocata per censurare in cassazione l'errore di diritto commesso dal giudice di merito nell'applicazione dell'art. 51 T.U.I.R.

  • art. 51, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    disciplina il trattamento fiscale dei rimborsi spese di trasferta, distinguendo tra rimborso analitico e rimborso forfettario; nel primo caso non vi è tassazione, nel secondo l'eccedenza rispetto ai limiti di legge concorre al reddito di lavoro dipendente

  • art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è richiamato nel ricorso incidentale per contestare la regolazione delle spese di lite nel processo tributario

  • art. 91 c.p.c.

    è richiamato in combinato disposto con l'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 per censurare la compensazione delle spese processuali

Massime di principio

  • In materia di rimborsi spese di trasferta del lavoratore, occorre distinguere rigorosamente tra rimborso analitico e rimborso forfettario: solo il secondo, nei limiti e per l'eccedenza stabiliti dalla legge, può concorrere alla formazione del reddito imponibile.
  • Il rimborso analitico delle spese di viaggio, vitto e alloggio, se fondato su esborsi effettivi e adeguatamente documentati, non determina tassazione in capo al dipendente, perché si limita a reintegrare costi sostenuti nell'interesse del datore di lavoro.
  • È censurabile per violazione di legge la decisione di merito che confonda il regime fiscale dei rimborsi analitici con quello delle indennità forfettarie di trasferta, omettendo di verificare quale concreta modalità di rimborso sia stata adottata.
  • Quando la sentenza di merito applica il principio corretto ma senza accertare in concreto la natura del rimborso e i presupposti fiscali pertinenti, la decisione deve essere cassata con rinvio al giudice di merito per il necessario accertamento fattuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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