Ordinanza n. 1058/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di cessazione della partita IVA emesso ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis del D.P.R. n. 633/1972 e contestuale irrogazione della sanzione di cui all’art. 11, comma 7-quater del D. Lgs. n. 471/1997, documento n. TERT150000159/2025, reg. con numero 299829 e data 11.12.2025, emesso dalla Direzione Provinciale I di Napoli e notificato a mezzo PEC in pari data; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso il Processo Verbale di Accesso e Constatazione dell'11.12.2025, reg. al numero 299934.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione della partita IVA ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, d.P.R. n. 633/1972, con contestuale irrogazione della sanzione prevista dall’art. 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471/1997, nonché il processo verbale di accesso e constatazione
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cessazione della partita IVA e la sanzione connessa, chiedendone la sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la violazione delle garanzie difensive e del contraddittorio nel procedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA, nonché l’illegittimità dell’azione amministrativa. Ha allegato un danno economico derivante dall’efficacia del provvedimento, prospettandone l’irreversibilità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non positivamente valutabile, alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, la questione relativa al preteso difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva allegato né fornito un principio di prova circa l’esistenza di elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa; tale omissione rendeva recessive, in questa fase, le doglianze relative alla pretermissione delle garanzie difensive e alla violazione del contraddittorio. Il TAR ha valorizzato, invece, i plurimi elementi di criticità fiscale risultanti dall’istruttoria dell’Agenzia delle Entrate: mancato riscontro agli inviti alla compliance relativi al periodo 2019-2024, omessa presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, presentazione di una sola dichiarazione dei redditi risalente al 2019, assenza di versamenti d’imposta e mancata tenuta della contabilità per l’attività accessoria di autolavaggio. Anche la presentazione delle dichiarazioni relative agli anni 2023-2024 solo dopo l’accesso in loco del 21 novembre 2025 è stata ritenuta idonea a confermare il pregresso e strutturale difetto di affidabilità fiscale e il profilo di rischio posto a fondamento dell’atto. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ribadito il carattere eccezionale e residuale della tutela cautelare, rilevando che il danno economico avrebbe potuto assumere carattere irreversibile soltanto in rapporto alla complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale del ricorrente, non adeguatamente rappresentata e posta in dubbio dalla documentazione dell’Amministrazione. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 15-bis, d.P.R. n. 633/1972
Costituisce la base normativa del provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA impugnato.
art. 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471/1997
Prevede la sanzione contestualmente irrogata al provvedimento di cessazione della partita IVA.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente nel giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la deduzione del difetto di giurisdizione non conduce alla concessione della sospensione quando, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati dal giudice, la censura non appare prima facie fondata.
- La doglianza relativa alla violazione delle garanzie difensive e del contraddittorio può risultare recessiva in sede cautelare quando il ricorrente non allega né offre un principio di prova circa l’esistenza di elementi che, se considerati dall’amministrazione, avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
- Ai fini del fumus cautelare, reiterate omissioni negli adempimenti fiscali, mancato riscontro agli inviti alla compliance, assenza di versamenti d’imposta e irregolarità contabili possono integrare elementi oggettivi idonei a sostenere un provvedimento di cessazione d’ufficio della partita IVA e il relativo profilo di rischio fiscale.
- La tutela cautelare è eccezionale e residuale: il danno economico allegato deve essere dimostrato nella sua concreta irreversibilità, anche mediante puntuale rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del ricorrente; la mera incidenza economica del provvedimento non è sufficiente.
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