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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5024/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in Cassazione proposto da Guido Lanza avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva annullato l'atto di compravendita (ex art. 1429 c.c.) e condannato il venditore alla restituzione del prezzo. La controversia nasceva dall'acquisto nel 2008 di un immobile il cui venditore (Lanza) aveva dichiarato la conformità dell'immobile al titolo abilitativo originario; l'acquirente (Santoro) denunciò in seguito la revoca della sanatoria (condono) del 2011 per mancanza di autorizzazione paesaggistica e l'ordine di demolizione, chiedendo l'annullamento per dolo ed/ovvero errore essenziale o, in subordine, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., invocando anche violazioni degli artt. 1489, 1490 e 1491 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della impugnazione. La sentenza d'appello era stata notificata al Lanza il 4/7/2019; il termine di impugnazione di 60 giorni (art. 325 c.p.c.) è quindi scaduto il 3/10/2019. Il primo tentativo di notifica del ricorso fu effettuato il 3/10/2019 presso un indirizzo del tutto estraneo al domicilio eletto del procuratore della controparte (errore imputabile al notificante) e pertanto è stato considerato inesistente e non suscettibile di sanatoria. La seconda notifica risultò avvenuta il 18/10/2019, oltre il termine. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore del controricorrente (compensi euro 3.000,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00) e tenuto al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n.115/2002, art.13.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. civ., comma 2 e 4

    Stabilisce il termine breve (60 giorni) per proporre il ricorso per cassazione e le relative modalità di decorrenza; qui è determinante per la dichiarazione di tardività dell'impugnazione

  • art. 1429 cod. civ.

    Norma richiamata dalla Corte d'appello per l'annullamento dell'atto pubblico in caso di errore essenziale o dolo; disciplina la nullità o annullabilità degli atti per vizi del consenso

  • art. 1453 cod. civ.

    Norma sulla risoluzione per inadempimento, invocata in primo grado come alternativa all'annullamento del contratto

  • artt. 1489, 1490, 1491 cod. civ.

    Norme sulla garanzia per evizione e vizi della cosa venduta (garanzia per i vizi e per l'evizione), rilevanti nella domanda di rettifica/risoluzione o annullamento del contratto per difetti della cosa venduta

  • d.lgs. n. 42/2004, art. 157

    Richiamato in relazione alla sussistenza di vincoli paesaggistici sul fabbricato che ne limitano la commerciabilità e possono incidere sulla legittimità dell'opera e sulla ragionevole aspettativa dell'acquirente

  • L. n. 1497/1939

    Richiamata quale fonte normativa della delimitazione delle zone vincolate cui si riferisce il d.m. che impone i vincoli sull'immobile

  • art. 164 cod. proc. civ.

    Prevede la rinnovazione dell'atto di impugnazione in caso di nullità della notificazione quando ciò sia giustificato da cause non imputabili al ricorrente; la Corte ha richiamato il principio ma ha escluso l'applicabilità perché l'inesistenza della notifica era per colpa del notificante

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Norme sul contributo unificato: la sentenza prende atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente, pari a quello previsto per il ricorso principale

  • Cass. SS.UU. n. 3818/2009 (giurisprudenza citata)

    Principio secondo cui la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio eletto o nel domicilio effettivo previa verifica delle risultanze dell'albo professionale; se la mancata notifica è imputabile a fatti non imputabili al notificante, è possibile riattivare il procedimento con istanza al giudice per la rinnovazione, ma la colpa del notificante impedisce tale rimedio

Massime di principio

  • La notifica degli atti di impugnazione deve essere eseguita al domicilio eletto del procuratore della parte o al suo domicilio effettivo: il notificante ha l'onere di verificarne l'indirizzo (anche tramite consultazione telematica dell'albo), pena la nullità dell'atto notificatorio
  • Una notificazione effettuata presso un indirizzo del tutto estraneo al domicilio del difensore è considerata inesistente e non può essere sanata se l'errore è imputabile al notificante (colpa inescusabile); ciò può determinare l'inammissibilità del ricorso per tardività
  • La rinnovazione della notificazione o la riattivazione del procedimento possono essere disposte solo se la mancata notifica è dovuta a causa non imputabile al notificante (caso fortuito, forza maggiore o altro fatto non imputabile) e previa istanza al giudice competente ai sensi dell'art.164 c.p.c.
  • Sotto il profilo sostanziale, l'annullamento per errore essenziale può essere fondato quando l'acquirente abbia fondato e ragionevole affidamento sulla legittimità dell'immobile (es. titoli abilitativi e condoni favorevoli), ma la sussistenza di vincoli paesaggistici o urbanistici anteriore alla vendita può essere opponibile e incidere sulla valutazione del vizio del consenso
  • In sede di impugnazione, la doglianza formale (come la tardività per notificazione errata) può precludere l'accesso al merito della controversia: pertanto, prima di proporre ricorso è essenziale curare la corretta notifica e la documentazione comprovante il rispetto dei termini

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