Cassazione Civile, Sentenza n. 5020/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli eredi avevano impugnato la notifica di una cartella di pagamento e dell'intimazione successiva per Irap e Iva anno 2000, sostenendo la nullità delle notifiche. Equitalia eccepiva la regolarità della notifica effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, avendo il ruolo essere stato formato il 14 aprile 2005, cioè prima della dichiarazione di successione. Le decisioni di merito avevano ritenuto valida la notifica facendo riferimento alla data di iscrizione a ruolo. I ricorrenti hanno contestato che il giudice di merito abbia fatto riferimento alla data di iscrizione a ruolo piuttosto che alla data di notifica dell'atto per valutare se gli eredi avessero previamente comunicato il proprio domicilio fiscale ai sensi dell'art. 65 DPR 600/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo: il termine per valutare se gli eredi abbiano adempiuto all'onere di comunicazione va riferito al momento della notifica dell'atto impositivo e non alla data di iscrizione a ruolo. La Corte ha altresì escluso che la dichiarazione di successione valga come comunicazione ai sensi dell'art. 65 e ha ritenuto non applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) rispetto alla questione relativa alla notifica prodromica. Per tali ragioni la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario degli eredi. Le spese dei giudizi di merito sono compensate; la controricorrente è condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
art. 65, d.P.R. n. 600/1973
la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma
Gli eredi sono responsabili in solido per le obbligazioni tributare anteriori alla morte e devono comunicare all'ufficio le proprie generalità e il domicilio fiscale. L'efficacia di una notifica effettuata collettivamente agli eredi va valutata con riferimento al momento della notifica dell'atto e tiene conto del termine minimo di trenta giorni dalla comunicazione. La Corte ha affermato che per stabilire se la notifica sia efficace non rileva la data di iscrizione a ruolo.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Fondamento di impugnazione invocato per vizio di legge e falsa applicazione della norma di cui all'art. 65. La Corte ha ritenuto il motivo fondato per violazione di norma rilevante.
art. 156, cod. proc. civ.
Il principio secondo cui la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente può sanare ex tunc la nullità della notificazione dell'atto per raggiungimento dello scopo non è stato ritenuto applicabile nel caso specifico rispetto alla notifica prodromica (la cartella prodromica), poiché i ricorrenti avevano impugnato la mancata notifica di tale atto e non si poteva parlare di sanatoria per il prodromico.
art. 113, comma 1, cod. proc. civ.
La Corte ha dichiarato di non poter applicare il principio di cui all'art. 113 c.p.c. per risolvere la questione sulla valenza della dichiarazione di successione ai fini dell'onere di comunicazione; ha comunque ribadito che, secondo costante giurisprudenza, la dichiarazione di successione non sostituisce la comunicazione prevista dall'art. 65.
Massime di principio
- Per valutare se una notifica effettuata collettivamente agli eredi è efficace occorre prendere a riferimento la data della notifica dell'atto e non la data di iscrizione a ruolo.
- La dichiarazione di successione non sostituisce la comunicazione che gli eredi devono fare all'ufficio ai sensi dell'art. 65 DPR 600/1973; quindi non è sufficiente per evitare notifiche collettive impersonalmente effettuate all'ultimo domicilio del de cuius.
- La notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente è efficace solo nei confronti di quegli eredi che non abbiano comunicato il proprio domicilio almeno 30 giorni prima della notifica; pertanto il computo del termine si effettua in relazione alla data di notifica dell'atto.
- La data di formazione/iscrizione a ruolo è atto interno dell'amministrazione e non determina, di per sé, la regolarità della notifica verso gli eredi.
- La tempestiva proposizione del ricorso può, in alcuni casi, sanare la nullità della notifica della cartella per raggiungimento dello scopo, ma tale principio non vale automaticamente rispetto a eventuali atti prodromici mancanti: va valutato caso per caso in base alla natura dell'atto impugnato.
- In contenziosi simili è importante documentare la data e la forma della comunicazione degli eredi (ad es. raccomandata con avviso di ricevimento) e contestare tempestivamente eventuali notifiche ritenute nulle, facendo riferimento alla data di notifica per gli effetti di efficacia.
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