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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5016/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società contestava una cartella di pagamento relativa all'IRES 2007 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973: l'Ufficio aveva determinato l'imponibile minimo ex art. 30 legge n. 724/1994 (disciplina sulle "società di comodo") e intimato il pagamento, nonostante la contribuente avesse dichiarato ricavi pari a zero e non avesse adeguato la dichiarazione al reddito minimo presunto. La ricorrente deduceva che la procedura automatizzata ex art. 36-bis è ammissibile solo per controlli meramente cartolari e per errori materiali o di calcolo immediatamente rilevabili, mentre l'applicazione dei parametri di cui all'art. 30, essendo presuntiva e suscettibile di prova contraria, richiede l'ordinaria fase di accertamento (avviso di accertamento) e non può tradursi direttamente in una cartella esattoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, affermando che non è legittimo emettere la cartella ex art. 36-bis quando l'Ufficio ha determinato autonomamente il reddito sulla base dei parametri presuntivi delle società di comodo (art. 30 L. n. 724/1994): tale determinazione richiede la fase di accertamento e la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso della contribuente. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. Le spese dei gradi di merito sono compensate; l'Agenzia delle Entrate è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: la procedura di cartella prodotta a seguito di controllo automatizzato è ammessa solo per controlli meramente cartolari e per errori materiali o di calcolo immediatamente rilevabili; non è idonea a sostituire l'ordinario avviso di accertamento quando l'Ufficio determina il reddito mediante l'applicazione di presunzioni (es. reddito minimo delle società di comodo).

  • art. 30 legge 23 dicembre 1994, n. 724

    I parametri previsti dall'art. 30 rappresentano dati presuntivi (reddito minimo) e non il reddito effettivamente percepito; il mancato raggiungimento di tali parametri costituisce, salvo prova contraria, sintomo della natura non operativa della società. Tale materia richiede un accertamento ed è suscettibile di prova contraria da parte del contribuente, non potendo essere definitivamente liquidata tramite cartella esattoriale automatizzata.

  • Direttiva n. 8 del 12 febbraio 2013 (Agenzia delle Entrate)

    l'abbandono delle controversie instaurate avverso cartelle di pagamento emesse dagli uffici a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni per recuperare le imposte dovute sul reddito minimo delle società non operative"; "la contestazione relativa all'omesso adeguamento al reddito minimo deve trovare la sua naturale sede nella fase di accertamento e non in quella di liquidazione della dichiarazione"

    La direttiva amministrativa conferma la linea interpretativa che tali questioni debbano essere trattate nella fase di accertamento e non mediante cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato.

  • art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241; artt. 7 e 17 legge 27 luglio 2000, n. 212; art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 24 Cost.

    Tali norme, richiamate dalla ricorrente in relazione a profili di motivazione e di garanzie procedimentali, sono state considerate assorbite dalla Corte in ragione dell'accoglimento del primo motivo; quindi non si è pronunciata nel merito sulla loro violazione.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento ex art. 36-bis DPR 600/1973 è legittima solo per controlli meramente cartolari e per errori materiali o di calcolo immediatamente rilevabili; non può sostituire l'ordinario procedimento di accertamento quando l'Amministrazione determina il reddito applicando parametri presuntivi (es. società di comodo).
  • I parametri previsti per le società di comodo (art. 30 L. n. 724/1994) sono presunzioni che non costituiscono automaticamente reddito effettivamente percepito: il contribuente ha diritto di fornire prova contraria nella fase di accertamento.
  • Se il contribuente nella dichiarazione non si adegua al reddito minimo presunto (dichiarando ad esempio ricavi pari a zero), l'Amministrazione non può direttamente trasformare tale presunzione in una cartella esattoriale tramite controllo automatizzato; deve esperire l'accertamento fiscale.
  • In contenziosi simili è consigliabile eccepire l'illegittimità della cartella per travisamento della competenza procedimentale (uso improprio del 36-bis) e preservare la documentazione probatoria utile a confutare la presunzione di società non operativa.
  • La prassi amministrativa (direttive) tende a trattare le contestazioni sull'omesso adeguamento al reddito minimo nella fase di accertamento: ciò fornisce un ulteriore argomento procedurale a favore del contribuente.

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