Cassazione Penale, Ordinanza n. 21944/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva definito il giudizio mediante concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., confermando la condanna per concorso nel reato di detenzione/cessione di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando il mancato riconoscimento della circostanza del fatto di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, cioè la qualificazione giuridica del fatto e il relativo trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non possa essere usato per contestare la qualificazione giuridica del fatto, poiché l'accordo sulle questioni concordate implica rinuncia a proporre nel giudizio di legittimità doglianze ulteriori, anche rilevabili d'ufficio, salvo il solo caso della pena illegale. Poiché la censura riguardava proprio il mancato riconoscimento della lieve entità, la doglianza è stata giudicata preclusa e il ricorso dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato sui motivi di appello comporta accettazione dell'accordo tra le parti e preclusione alla deduzione in cassazione di questioni diverse da quelle riservate, con la sola eccezione della pena illegale.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La circostanza del fatto di lieve entità è la qualificazione giuridica contestata dal ricorrente, ma non è deducibile in cassazione quando il giudizio di appello sia stato definito con concordato sui motivi.
La causa di inammissibilità può essere dichiarata de plano.
Norma di concorso di persone richiamata nella contestazione originaria.
Fonte normativa del reato in materia di stupefacenti contestato in concorso.
Massime di principio
- La sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. preclude in cassazione la deduzione di censure sulla qualificazione giuridica del fatto, quando tali questioni non siano compatibili con l'accordo raggiunto tra le parti.
- L'accordo intervenuto in appello determina una rinuncia implicita a far valere nel giudizio di legittimità doglianze ulteriori, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio, con la sola eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.
- Se il ricorso investe una questione coperta dalla preclusione derivante dal concordato, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Nel giudizio per reati in materia di stupefacenti, la richiesta di riconoscimento del fatto di lieve entità non è deducibile in cassazione quando la sentenza di appello sia stata definita mediante concordato sui motivi e la relativa questione non rientri tra quelle salvaguardate dall'accordo.
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