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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25611/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censurava la decisione del Tribunale di respingere (1) la richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare sostenendo che i fatti contestati erano anteriori alla prima ordinanza e costituivano un unico disegno criminoso (continuazione); e (2) la pre-autorizzazione alla sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in luogo diverso. La difesa denunciava carenze e contraddizioni nella motivazione, riteneva dimostrata l'identità di reati, soggetti e contesto (quartiere San Paolo) e sosteneva il recesso dal sodalizio provato da circostanze fattuali e dalla confessione/resarcimento. Contestava inoltre l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Biagio Carbonara e l'erronea applicazione della giurisprudenza sulla retrodatazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la motivazione del Tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto la successiva contestazione per associazione di tipo mafioso era formulata in termini 'aperti' (permanenza del reato fino alla attualità) e non risultava dimostrato il recesso del Gismondo dal sodalizio alla data della prima ordinanza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. non opera quando la condotta associativa si sia protratta dopo la prima ordinanza, salvo prova della cessazione prima di quella data. Sull'adeguatezza della misura, la Corte ha ritenuto che la difesa abbia confuso profili di merito con le esigenze cautelari e non abbia efficacemente contestato la motivazione del Tribunale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    citato come fattispecie di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso

    La partecipazione a sodalizio di tipo mafioso è stata contestata in forma 'aperta' fino all'attualità; la permanenza della condotta associativa dopo la prima ordinanza esclude in genere la retrodatazione

  • art. 74 DPR 309/1990

    contestato quale reato concorrente (delitto aggravato nell'ambito del sodalizio)

    Utilizzato per qualificare reati- fine (traffico di stupefacenti) in relazione alla partecipazione al clan

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamata la "presunzione" sulle esigenze di custodia cautelare

    La presunzione prevista non è assoluta; tuttavia il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione in mancanza di elementi idonei a dimostrare il venire meno delle esigenze cautelari

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    norma centrale sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare

    La retrodatazione può operare in tre ipotesi distinte (connessione qualificata, connessione con rinvio a giudizio intervenuto, e ipotesi "Librato" per reati non connessi ma desumibili dagli atti); nel caso di reato associativo permanente la retrodatazione non opera se la partecipazione si è protratta dopo la prima ordinanza, salvo elementi che attestino la cessazione

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 408/2005 (cd. Librato) e giurisprudenza SS.UU.

    richiamata la pronuncia che estende la retrodatazione quando gli elementi per la seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della prima

    La Corte ha richiamato Librato ma osservato che tale ragionamento non si applica ai reati associativi permanenti se la condotta continua dopo la prima ordinanza; occorre verificare se gli elementi fossero già disponibili e se la separazione delle ordinanze sia frutto di scelta dell'ufficio

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. richiede che i fatti oggetto della successiva ordinanza siano stati commessi anteriormente alla prima ordinanza; se la seconda ordinanza riguarda un reato associativo con contestazione di prosecuzione fino all'attualità, la retrodatazione normalmente non opera a meno che non ci siano chiari elementi che provino la cessazione della partecipazione entro la data della prima ordinanza
  • La giurisprudenza distingue tre ipotesi per la retrodatazione: (a) connessione qualificata (automatica), (b) connessione con rinvio a giudizio intervenuto (richiede che i fatti fossero desumibili dagli atti al tempo del rinvio), (c) ipotesi Librato per reati non connessi ma con elementi desumibili in precedenza (richiede accertamento caso per caso e che la separazione sia scelta dell'ufficio)
  • La semplice confessione o il risarcimento del danno per reati 'fine' non sono automaticamente idonei a dimostrare il recesso o l'allontanamento definitivo da un sodalizio mafioso; il giudice richiede elementi concreti e persistenti che attestino la cessazione della partecipazione
  • In impugnazioni di provvedimenti cautelari la difesa deve confrontarsi puntualmente e criticamente con la motivazione del giudice di merito: la mera contrapposizione dialettica senza indicazione di vizi logico-giuridici manifesti è generalmente insufficiente in sede di legittimità
  • La richiesta di pre-autorizzazione per la sostituzione della misura cautelare (es. domiciliari altrove) necessita di elementi specifici che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari; la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.3 non è insuperabile ma va superata con prove concrete

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