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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27500/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, per un lungo periodo, della componente variabile della retribuzione di posizione spettante a una dirigente medica di un'azienda sanitaria provinciale, fino a quando l'ente ha poi iniziato a corrisponderla. La lavoratrice ha chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance per non essere stata attivata e completata la procedura di graduazione/pesatura delle funzioni dirigenziali necessaria a determinare la quota variabile dell'emolumento. La Corte d'appello ha ritenuto l'omissione dell'ente un inadempimento contrattuale e ha liquidato il danno in via equitativa. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto, da un lato, la violazione delle clausole collettive che disciplinano graduazione, pesatura e retribuzione di posizione, sostenendo che si tratti di attività discrezionale e riservata all'amministrazione, non surrogabile dal giudice e non soggetta a un obbligo di provvedere in favore del singolo dipendente; dall'altro, la violazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c., sostenendo che non vi sarebbe responsabilità contrattuale, bensì al più una posizione di interesse legittimo e che il danno non sarebbe presunto, dovendo essere provato in tutti i suoi presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricostruito il quadro normativo e contrattuale in materia di retribuzione di posizione dei dirigenti medici pubblici, affermando che la P.A. è tenuta ad attivare e completare il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, nel rispetto di correttezza e buona fede, e che la fase di consultazione sindacale è endoprocedimentale e non fa venir meno l'obbligo datoriale. Ha ribadito che la violazione di tale obbligo integra inadempimento contrattuale, lesivo di un diritto soggettivo del dipendente, e legittima non già un'azione di adempimento, ma una domanda risarcitoria per perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. Ha inoltre confermato che il danno può essere liquidato anche equitativamente, purché il lavoratore alleghi la fonte del diritto, l'inadempimento e gli elementi della chance perduta, mentre grava sull'amministrazione la prova dell'adempimento o della causa non imputabile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dall'azienda sanitaria

  • art. 51, comma 4, c.c.n.l. 5 dicembre 1996

    tra le disposizioni contrattuali invocate per sostenere la disciplina della graduazione delle funzioni e della retribuzione di posizione

  • art. 53 c.c.n.l. 5 dicembre 1996

    richiamato quale norma che disciplina criteri e parametri per la graduazione delle funzioni

  • art. 54, commi 7 ed 8, c.c.n.l. 5 dicembre 1996

    richiamato quale parte della disciplina pattizia sulla graduazione delle funzioni

  • art. 1218 c.c.

    la Corte lo valorizza come norma sulla responsabilità contrattuale e sull'onere del debitore di provare la causa non imputabile

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte afferma che non è la norma pertinente perché la fattispecie è di responsabilità contrattuale, non aquiliana

  • art. 2697 c.c.

    evocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il lavoratore allega fonte del diritto e inadempimento, mentre il datore prova fatti estintivi o impeditivi

  • art. 24 d.lgs. n. 29 del 1993

    ricostruito dalla Corte come base legislativa della graduazione delle funzioni e della correlazione del trattamento accessorio a funzioni e responsabilità

  • art. 51 c.c.n.l. 5 dicembre 1996

    prevede che le aziende determinino la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione

  • art. 55 c.c.n.l. 5 dicembre 1996

    la retribuzione di posizione è composta da una parte fissa e una variabile; la variabile è determinata in sede aziendale secondo la graduazione delle funzioni

  • art. 60 c.c.n.l. 5 dicembre 1996

    istituisce il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e ne impone l'integrale utilizzo annuale

  • art. 39 c.c.n.l. 8 giugno 2000

    conferma la struttura della retribuzione di posizione e la componente variabile definita in sede aziendale

  • art. 4 c.c.n.l. 8 giugno 2000

    disciplina la contrattazione collettiva integrativa e include tra i suoi oggetti la rideterminazione della parte variabile dell'indennità di posizione

  • art. 5, comma 2, c.c.n.l. 8 giugno 2000

    prevede tempi per la costituzione della delegazione pubblica e la convocazione sindacale, ma la Corte precisa che si tratta di scansioni procedimentali che non attribuiscono un termine perentorio a pena di inesistenza dell'obbligo

  • art. 50 c.c.n.l. 8 giugno 2000

    richiamato, insieme all'art. 60 del contratto del 1996, come fondo destinato alla retribuzione di posizione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire per relationem ai precedenti di legittimità già motivati

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base normativa dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 29 del 1993

    la Corte lo usa per fondare l'obbligo di correlare il trattamento accessorio a funzioni e responsabilità e la graduazione da parte degli organi di governo

Massime di principio

  • In materia di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. ha l'obbligo di attivare e portare a termine il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, perché da esso dipende la determinazione della quota variabile della retribuzione di posizione.
  • La fase di consultazione sindacale e le scansioni interne previste dalla contrattazione collettiva hanno natura endoprocedimentale e non trasformano l'omissione dell'ente in una mera irregolarità priva di rilievo verso il dipendente.
  • Il mancato rispetto dei termini interni o la mancata conclusione delle trattative non escludono di per sé l'obbligo datoriale di procedere alla graduazione e alla pesatura, salvo prova di una causa non imputabile.
  • L'inadempimento della P.A. rispetto a tale obbligo integra responsabilità contrattuale, non aquiliana, e incide su un diritto soggettivo del dirigente alla corretta determinazione del trattamento economico accessorio.
  • Il dirigente che agisce per perdita di chance deve allegare la fonte legale o contrattuale del diritto, l'inadempimento e gli elementi della chance perduta; grava invece sull'amministrazione la prova dell'adempimento o dei fatti estintivi, impeditivi o della non imputabilità.
  • Il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente, purché risultino allegati e provati, anche per presunzioni e secondo un criterio probabilistico, l'occasione perduta, il vantaggio sperato e il nesso causale secondo regolarità causale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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