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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19943/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina dalla domanda del fallimento di una società che aveva chiesto il risarcimento dei danni, anche nei confronti di una società terza poi fallita, assumendo che due società straniere del gruppo avessero abusato dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. per favorire un'altra società del gruppo. Secondo la prospettazione attorea, le società capogruppo avrebbero consentito la stipula di un contratto di affitto d'azienda a condizioni gravemente svantaggiose per l'affittante, già in situazione precaria, così da determinarne lo scioglimento. La Corte d'appello ha ritenuto non provata la sussistenza dei presupposti della direzione e coordinamento e, in particolare, non operante la presunzione di cui all'art. 2497 sexies c.c., perché non risultava dimostrato il consolidamento dei bilanci né il controllo ex art. 2359 c.c. sulle società eterodirette. Con il ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2497 e 2497 sexies c.c., sostenendo che il danneggiato non dovesse provare uno specifico atto lesivo o una puntuale direttiva della capogruppo, essendo sufficiente allegare la violazione dei principi di corretta gestione e il nesso causale; (2)-(4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla persistenza o meno del controllo societario lungo le catene partecipative che collegavano le società estere alle società coinvolte nell'affitto d'azienda, nonché alla natura, non meramente gestionale, dell'attività delle società amministratrici/subholding; (5) censura sulla regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi centrali, diretti a contestare il mancato riconoscimento della direzione e coordinamento, non colpissero in modo utile la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché si traducevano in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove. In particolare, ha affermato che spettava comunque al fallimento dimostrare i fatti costitutivi della presunzione legale relativa ex art. 2497 sexies c.c., cioè il rapporto di controllo ex art. 2359 c.c., e che le censure formulate come omesso esame di fatti decisivi miravano in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito sulla prova della dismissione delle partecipazioni e sulla cessazione delle catene di controllo. Poiché tali motivi non erano idonei a travolgere la decisione, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse; il quinto motivo, relativo alle spese, è stato parimenti ritenuto inammissibile perché condizionato all'accoglimento del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2497 c.c.

    "Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale ... sono direttamente responsabili"

    L'azione risarcitoria presuppone la prova di un'attività di direzione e coordinamento esercitata in violazione dei principi di corretta gestione; la responsabilità riguarda soci e creditori sociali per i pregiudizi indicati dalla norma.

  • art. 2497 sexies c.c.

    "si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'art. 2359 c.c."

    La presunzione è relativa, ma opera solo se sono dimostrati i fatti su cui si fonda; la parte che invoca la tutela deve comunque provare il rapporto di controllo o i presupposti applicativi della presunzione.

  • art. 2359 c.c.

    "Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti ... 2) ... voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante ... 3) ... sotto influenza dominante ..."

    Il controllo rilevante ai fini della direzione e coordinamento richiede la disponibilità della maggioranza dei voti o comunque una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; non basta un mero potere esecutivo o gestionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame concerne un fatto storico, preciso e decisivo; non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 2497 bis c.c.

    "ai fini di quanto previsto nel presente capo si presume salvo prova contraria ..."

    La norma disciplina una presunzione legale relativa di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ma la sua operatività richiede la dimostrazione del presupposto fattuale previsto dalla legge.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito delle memorie nella fase camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    Richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato conseguente all'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da direzione e coordinamento, la presunzione legale relativa non esonera la parte che la invoca dall'allegare e provare i fatti costitutivi della sua operatività, in particolare il rapporto di controllo rilevante ai sensi dell'art. 2359 c.c. o la soggezione al consolidamento.
  • La responsabilità ex art. 2497 c.c. non può essere affermata sulla sola base dell'esistenza di rapporti di gruppo o di coincidenze organizzative: occorre un effettivo esercizio di direzione e coordinamento, non riducibile a mera amministrazione o consulenza gestionale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito già compiuta dal giudice di appello.
  • Quando la sentenza impugnata si regge su più rationes decidendi autonome, il mancato efficace attacco a una di esse rende inammissibili per difetto di interesse le censure rivolte alle altre rationes.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile se proposta solo in via consequenziale all'ipotetico accoglimento del ricorso principale e non sorretta da autonome ragioni di doglianza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità degli amministratoriImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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