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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05411/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

Il ricorrente aveva stipulato nel 1980 un contratto condizionato di mutuo ipotecario agevolato per operazioni di credito agrario in zona montana, poi perfezionato nel 1982 con contratto definitivo. Dopo l’estinzione del mutuo, aveva convenuto in giudizio il cessionario del mutuante chiedendo di accertare l’illegittimità dell’applicazione del tasso del 7,25% previsto dal D.P.C.M. 2 aprile 1982 e di sostituirlo con il tasso del 4,25% indicato dalla disciplina regionale richiamata, con conseguente ripetizione dell’indebito per gli importi pagati in eccedenza. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione e falsa applicazione della normativa statale e regionale sul credito agrario agevolato, sostenendo che il D.P.C.M. 2 aprile 1982 non fosse applicabile ai contratti condizionati anteriori e che la disciplina pubblicistica escludesse la libertà delle parti di pattuire un tasso maggiore; 2) vizio di motivazione; 3) errata interpretazione del contratto e delle clausole di richiamo normativo, con invocata nullità delle pattuizioni che prevedevano il tasso del 7,25% e applicazione del minor tasso precedente, rilevabile d’ufficio.

La decisione

La Corte ha riunito i tre ricorsi proposti contro la medesima sentenza d’appello e li ha tutti rigettati. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il terzo motivo, richiamando il limite della doppia conforme, e infondati il primo e il terzo motivo nella parte residua: la disciplina del D.P.C.M. 2 aprile 1982 fissa tassi minimi agevolati e non vieta, in assenza di un espresso limite massimo o di una nullità testuale, che le parti pattuiscano un tasso superiore, anche richiamando per relationem la disciplina sopravvenuta. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il vizio di motivazione non è più deducibile nei termini prospettati, essendo la motivazione della sentenza di merito comunque comprensibile e coerente. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del controricorrente e sono stati posti a suo carico gli ulteriori effetti processuali previsti per il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati scrutinati i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale; il vizio di motivazione è stato ritenuto inammissibile nei limiti attuali dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme non è censurabile in cassazione l’interpretazione delle clausole contrattuali nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • art. 109, terzo comma, d.P.R. n. 616/1977

    La norma è richiamata come base del trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di credito agevolato e della determinazione statale dei tassi minimi di interesse agevolato.

  • art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382

    È richiamato quale parametro di attuazione per la determinazione dei tassi minimi agevolati, poi abrogato.

  • l.r. Marche n. 21/1977

    La disciplina regionale è letta come limitata a prevedere il concorso della Regione negli interessi, senza fissare un divieto di pattuizione di tassi superiori.

  • D.P.C.M. 2 aprile 1982

    È interpretato come atto che fissa tassi minimi inderogabili per il credito agrario agevolato, ma non introduce un tetto massimo o una nullità per i tassi ultralegali pattuiti dalle parti.

  • d.m. 7 aprile 1976

    È citato insieme ad altra normativa di settore dal ricorrente come parte del quadro regolatorio del credito agrario agevolato.

  • l. n. 1208/1951

    È citata dal ricorrente come parte della disciplina invocata sul credito agrario agevolato.

  • l. n. 493/1975

    È citata dal ricorrente come parte della disciplina invocata sul credito agrario agevolato.

  • d.m. 30 ottobre 1979

    È citato dal ricorrente come parte del quadro normativo sul credito agrario agevolato.

  • art. 1419 c.c.

    È invocato per sostenere la nullità parziale delle clausole sugli interessi in contrasto con norme inderogabili; la Corte non ne accoglie la prospettazione perché ritiene valida la pattuizione del tasso superiore.

  • art. 1421 c.c.

    È invocato per affermare la rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole sugli interessi; la censura è respinta perché la clausola non è ritenuta nulla.

Massime di principio

  • Nel credito agevolato assistito da concorso pubblico sugli interessi, la disciplina che fissa tassi minimi agevolati non impedisce, di per sé, che le parti convengano un tasso superiore, se non esiste una previsione espressa che imponga un tetto massimo o commini la nullità della pattuizione.
  • Quando il testo contrattuale richiama una disciplina sopravvenuta o un tasso previsto da atti normativi di settore, tale richiamo può operare come espressione dell’autonomia negoziale delle parti, ove la normativa non vieti la determinazione pattizia in misura diversa.
  • In sede di legittimità, la censura di vizio motivazionale è inammissibile se non evidenzia un reale deficit argomentativo tale da rendere incomprensibile il percorso logico-giuridico della decisione.
  • In presenza di doppia conforme, non è consentito riesaminare in cassazione la ricostruzione e l’interpretazione delle clausole contrattuali nei termini già scrutinati dai giudici di merito.
  • La nullità parziale di una clausola contrattuale non può essere affermata in astratto: occorre che la pattuizione contrasti realmente con una norma imperativa applicabile al caso concreto e che la nullità sia effettivamente desumibile dal sistema normativo richiamato.

Come è indicizzato

MaterieMutuo
RamiContratti
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàOnere della prova

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