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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13941/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di un contribuente per gli anni d'imposta 2007-2009, per omessa compilazione del quadro RW e violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale con riferimento a disponibilità/redditi esportati in Svizzera. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del contribuente ritenendo non applicabile il raddoppio dei termini di accertamento e dichiarando quindi l'Amministrazione decaduta dal potere di irrogare la sanzione, assorbendo le ulteriori questioni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, sostenendo che si tratti di disciplina procedimentale, dunque applicabile anche ai periodi d'imposta anteriori. Il contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e di documentazione, oltre a prospettare che la questione sarebbe in realtà di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia, respingendo l'eccezione di inammissibilità del contribuente perché la CTR aveva deciso su un solo punto, cioè sull'applicabilità del raddoppio dei termini, e l'impugnazione investiva esclusivamente quella ratio decidendi come questione di diritto. Nel merito, la Cassazione ha accolto il motivo dell'Amministrazione, affermando che il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009 ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato proposto per violazione di legge, poiché la censura riguardava l'erronea applicazione della disciplina sul raddoppio dei termini

  • art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2009

    norma qualificata come procedimentale; raddoppia i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla presunzione relativa a investimenti e attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata, con applicazione anche ai periodi d'imposta anteriori

  • art. 12, comma 2-ter, d.l. n. 78 del 2009

    norma qualificata come procedimentale; raddoppia i termini per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni relative all'omessa denuncia di disponibilità finanziarie estere, applicandosi anche ai periodi precedenti alla sua entrata in vigore

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009

    introduce una presunzione di evasione in favore del Fisco per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; la Corte richiama l'orientamento per cui tale previsione ha natura sostanziale e non retroattiva

  • art. 5, commi 4 e 5, d.l. n. 167 del 1990

    per le sanzioni amministrative tributarie relative all'omissione della dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie all'estero, il termine di decadenza per l'accertamento va individuato in quello maggiore previsto per l'accertamento del tributo, tenendo conto del raddoppio dei termini

  • art. 4 d.l. n. 167 del 1990

    richiamato come disposizione relativa agli investimenti e alle attività finanziarie all'estero oggetto dell'obbligo dichiarativo

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per la determinazione del termine di decadenza applicabile all'accertamento delle sanzioni amministrative tributarie

  • artt. 3 e 24 Cost.

    richiamati nel precedente giurisprudenziale citato per escludere che la natura sostanziale della presunzione di evasione possa essere retroattivamente applicata in modo da comprimere il diritto di difesa del contribuente

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini per l'accertamento e per l'irrogazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale ha natura procedimentale e, come tale, si applica secondo il principio tempus regit actum anche ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La presunzione di evasione relativa a investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha invece natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente.
  • L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza non è fondata quando il ricorso per cassazione investe un'unica ratio decidendi di diritto chiaramente individuata dalla sentenza impugnata.
  • In tema di sanzioni tributarie per omessa dichiarazione di attività finanziarie estere, il termine di decadenza per l'azione accertativa va commisurato al più ampio termine previsto per l'accertamento del tributo, considerando l'eventuale raddoppio dei termini previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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