Sentenza n. 20/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza il computo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militare pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato in congedo a domanda all'età di 55 anni dopo 41 anni di servizio utile ai fini del TFS, ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell'ultimo stipendio. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, anche in rapporto all'art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., e all'art. 97 Cost., sostenendo che il beneficio spetta anche al personale cessato a domanda in presenza dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L'INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti, la necessità del previo pagamento della contribuzione previdenziale residua prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e l'esclusione del beneficio per chi cessa a domanda. Ha inoltre sostenuto di limitarsi a liquidare il TFS sulla base dei conteggi delle amministrazioni di appartenenza.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di decadenza, affermando che il termine del 30 giugno non è previsto a pena di estinzione del diritto, ma serve esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ha respinto anche l'eccezione relativa alla legittimazione passiva, chiarendo che l'unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è l'ente previdenziale competente, mentre l'amministrazione datrice di lavoro svolge soltanto attività prodromiche e collaborative. Nel merito, ha ritenuto applicabile il beneficio dei sei scatti anche al personale della Guardia di Finanza cessato a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda le modalità di calcolo della base pensionabile e non modifica la spettanza dei sei scatti ai fini del TFS; pensione e TFS hanno natura distinta, rispettivamente previdenziale e di retribuzione differita. L'art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. mantiene il richiamo all'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, mentre non può ritenersi rivissuta la precedente disciplina limitativa dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. L'INPS è stato quindi condannato a riliquidare il TFS includendo sei incrementi del 2,50% sull'ultimo stipendio e a corrispondere le differenze, oltre agli interessi sulle rate già scadute dalla scadenza originaria di ciascuna. Le spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull'ultimo stipendio
Il beneficio è applicabile, ai fini della liquidazione del TFS, anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda dopo il compimento di 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile.
art. 1911, comma 3, cod. ord. mil.
Richiama l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e ne conferma l'applicazione al personale delle Forze armate e della Guardia di Finanza.
Gli aumenti periodici ... sono attribuiti ... con esclusione del collocamento in congedo a domanda; gli aumenti ... sono altresì attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale
La disposizione disciplina la base pensionabile e la contribuzione previdenziale, senza modificare il regime di spettanza dei sei scatti ai fini del TFS.
art. 2268, comma 1, n. 872, cod. ord. mil.
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
art. 12, comma 7, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010
Gli interessi sulle differenze di TFS decorrono dalla scadenza originaria delle singole rate già esigibili, tenuto conto della liquidazione in due tranche e dei relativi termini.
Consente la decisione mediante richiamo all'orientamento giurisprudenziale consolidato.
Massime di principio
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non determina la decadenza dal diritto ai sei scatti in assenza di un'espressa previsione normativa; esso rileva soltanto ai fini della decorrenza del collocamento a riposo.
- Il personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile ha diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche ai fini della liquidazione del TFS.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina la determinazione della base pensionabile e il pagamento della contribuzione previdenziale residua, ma non esclude né condiziona la spettanza dei sei scatti ai fini del TFS, che ha natura di retribuzione differita distinta dalla pensione.
- L'ente previdenziale competente è il soggetto passivamente legittimato e obbligato alla corresponsione e alla riliquidazione del TFS, anche quando il relativo procedimento presuppone attività di calcolo o collaborazione dell'amministrazione datrice di lavoro.
- Gli interessi sulle differenze di TFS decorrono, per le rate già scadute, dalla scadenza originaria di ciascuna tranche di liquidazione, nel rispetto dei termini legali di pagamento.
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