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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38760/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 286/1998 (inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato). Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo l'assenza di prova della notifica agli interessato degli ordini questorili e quindi della sua conoscenza degli stessi, nonché l'erronea valutazione del giudice di pace circa i precedenti e la mancata applicazione d'ufficio dell'istituto della continuazione tra i reati (art. 81 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto sufficiente la documentazione presente negli atti che riporta l'annotazione del 4/7/2018 secondo cui l'imputato veniva accompagnato all'Ufficio Immigrazione e gli veniva notificata l'espulsione e l'ordine di abbandonare il territorio nazionale, decisiva per la prova della conoscenza. Ha inoltre valutato che l'eventuale errore motivazionale del giudice di pace nel richiamare i precedenti non invalida la decisione, e che il riconoscimento della continuazione è una facoltà discrezionale del giudice che non implica obbligo di esercizio né, in mancanza di sollecitazione della difesa, l'obbligo di motivare il mancato esercizio. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna (in primo grado: responsabilità ai sensi di art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 286/1998; pena: multa di 10.000 euro, esclusione delle attenuanti generiche e rifusione delle spese), e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 286/1998

    art. 14, comma 5 ter, D. Lgs. 286 del 1998

    Disciplina la fattispecie di reato per la mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento; la condanna richiede la prova della conoscenza dell'ordine da parte dell'imputato, che può essere fornita anche da annotazioni ufficiali di notifica.

  • art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

    art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Consente di proporre ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha analizzato tali censure e le ha ritenute infondate alla luce degli atti.

  • art. 81 c.p.

    Riguarda l'istituto della continuazione tra reati. La Corte ha interpretato che il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione è una facoltà discrezionale del giudice e non un obbligo d'ufficio con conseguente necessità di motivare il mancato esercizio se non sollecitato dalle parti.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Autorizza la trattazione del processo con deposito scritto della requisitoria del Procuratore generale in mancanza di richiesta di discussione orale; la Corte ha ritenuto valida la requisitoria scritta trasmessa dal Procuratore generale.

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze sulle spese processuali: la Cassazione, rigettando il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in base a questa norma.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019 (Falco, Rv. 277745)

    Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745

    Precedente richiamato per confermare che il riconoscimento della continuazione è valutabile d'ufficio come una facoltà del giudice e non come un obbligo automatico.

Massime di principio

  • Per una condanna per inosservanza dell'ordine di allontanamento è fondamentale la prova della notifica o comunque della conoscenza dell'ordine: annotazioni ufficiali (es. verbali dell'Ufficio Immigrazione) possono bastare a tale scopo.
  • Un'errata motivazione parziale del giudice di merito non invalida automaticamente la decisione se risultano negli atti elementi alternativi, e validi, a sostegno della decisione di condanna.
  • Il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) in sede di cognizione è una facoltà discrezionale: il giudice non è obbligato ad applicarla d'ufficio e, se la difesa non la solleva, non è necessaria una motivazione specifica sul mancato esercizio della facoltà.
  • In sede di Cassazione la verifica documentale degli atti (annotazioni, verbali) è idonea a dirimere questioni probatorie come la notifica; la mancanza di trascrizione di sentenze precedenti non determina automaticamente la nullità della valutazione se altre fonti comprovano la conoscenza degli ordini.
  • Le procedure emergenziali che consentono la trattazione con atti scritti (es. art. 23, comma 8, D.L. 137/2020) sono valide se non vi è richiesta di discussione orale da parte delle parti.

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