Cassazione Civile, Ordinanza n. 18387/2025 del 06/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex soci)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2012, fondato sull'assunto dell'Amministrazione che un'operazione documentata da fattura emessa il 2 gennaio 2012 fosse oggettivamente inesistente e fosse stata posta in essere per consentire alla società di maturare un indebito credito IVA. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi riuniti di due ex soci e della società estinta, proposta anche per il tramite dell'ex liquidatore. In appello la CTR aveva invece accolto il gravame dell'Agenzia, ritenendo valida la notifica dell'accertamento ai soci e al liquidatore per effetto del fenomeno successorio conseguente all'estinzione della società, e ritenendo motivato l'atto impositivo anche sotto il profilo dell'inesistenza dell'operazione e dell'indebita detrazione IVA. Nel ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione degli artt. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica dell'avviso alla società cancellata e ai suoi ex soci/liquidatore non fosse valida e che sarebbe stato necessario un autonomo atto impositivo per responsabilità propria ex lege dei soci e del liquidatore; 2) violazione dell'art. 2495 c.c., contestando che la responsabilità dei soci potesse operare oltre il limite di quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione, limite che nel caso concreto sarebbe stato insussistente perché nessuna utilità sarebbe stata percepita; 3) omessa pronuncia e vizio motivazionale, censurando la ricostruzione dell'Ufficio e la ritenuta inesistenza dell'operazione, anche sotto il profilo IVA, e sostenendo che il preliminare e i versamenti eseguiti rendevano esigibile l'imposta. La Corte ha ritenuto improponibile il ricorso originario nella parte proposta dall'ex liquidatore in nome della società estinta, poiché la cancellazione dal registro delle imprese aveva fatto venir meno la capacità processuale della società e la legittimazione del suo ex liquidatore. Quanto ai soci, ha invece rigettato le censure: ha affermato che la responsabilità dei soci deriva, per effetto dell'art. 2495 c.c., da un fenomeno successorio nei debiti residui della società estinta, indipendentemente dalla prova di una concreta ripartizione di attivo in sede di liquidazione; ha inoltre escluso che l'azione dell'Amministrazione dovesse essere fondata sull'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, disposizione diversa e non applicata nell'avviso. Sul terzo motivo ha ritenuto infondate le doglianze, osservando che il preliminare non rendeva certa l'operazione al momento dell'emissione della fattura e che la CTR aveva motivato congruamente sulla finalità fraudolenta dell'operazione e sull'inesistenza del presupposto per l'IVA detratta. Il ricorso è stato quindi accolto solo nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità/improponibilità dell'impugnazione proposta dall'ex liquidatore per la società estinta, con cassazione senza rinvio; per il resto è stato rigettato.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui il giudizio di primo grado era stato promosso da D'Avanzo Natale quale liquidatore ed ex legale rappresentante della società ormai estinta, dichiarando improponibile/inammissibile quella originaria impugnazione per difetto di capacità processuale della società cancellata e di legittimazione dell'ex liquidatore. Per il resto ha rigettato il ricorso dei contribuenti, confermando la correttezza della decisione d'appello quanto alla validità della pretesa verso gli ex soci, chiamati a rispondere del debito sociale residuo in base al fenomeno successorio ex art. 2495 c.c., e quanto alla motivazione dell'avviso in tema di operazione IVA ritenuta oggettivamente inesistente e finalizzata a un indebito vantaggio fiscale. Le spese di legittimità sono state compensate per metà e poste per la restante metà a carico dei ricorrenti; compensate integralmente le spese di merito per la parte dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
La disposizione è evocata dai ricorrenti come norma non applicabile retroattivamente; la Corte rileva che l'avviso impugnato non si fondava su tale norma, ma su art. 2495 c.c.
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci succedono nei rapporti debitori residui della società estinta, nei limiti di quanto riscosso se limitatamente responsabili; la responsabilità è di tipo successorio e può operare anche indipendentemente dalla prova di un riparto in liquidazione.
È richiamato dai ricorrenti, ma la Corte osserva che la responsabilità contestata dall'Amministrazione non era quella propria e autonoma prevista da tale norma.
La Corte lo menziona come disciplina diversa, relativa alla responsabilità dei soci che abbiano ricevuto beni o denaro nei due periodi d'imposta anteriori alla liquidazione o in sede di liquidazione; tale titolo non era oggetto dell'avviso.
Consente l'annullamento/cassazione senza rinvio quando il vizio è originario e insanabile, come nel caso di impugnazione proposta da soggetto estinto privo di capacità processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata per censurare omesso esame/omessa pronuncia su fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato, ma il testo fornito si interrompe dopo il rinvio alla norma.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione, priva la società della capacità di stare in giudizio e rende privo di legittimazione l'ex liquidatore che agisca in suo nome; il vizio è rilevabile d'ufficio e comporta la cassazione senza rinvio della decisione sul punto.
- In tema di debiti sociali residui, dopo l'estinzione della società i soci succedono nei rapporti obbligatori non definiti all'esito della liquidazione per effetto di un fenomeno successorio ex lege; la responsabilità non presuppone necessariamente la prova di un effettivo riparto di liquidazione, essendo sufficiente la qualità di socio nei limiti previsti dall'ordinamento.
- La responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. è distinta dalla responsabilità autonoma prevista da norme speciali in materia di riscossione: se l'atto impositivo è fondato sul meccanismo successorio, non è necessario un separato avviso per una diversa responsabilità patrimoniale prevista da altra disposizione.
- Ai fini IVA, il versamento di acconti o l'emissione di fattura non rendono di per sé esigibile l'imposta quando non sia ancora certa l'effettuazione della futura operazione e manchino elementi essenziali idonei a rendere concreto il presupposto impositivo.
- Quando il giudice di merito accerta con motivazione congrua che un'operazione è stata costruita per conseguire un indebito vantaggio fiscale e che il contenuto economico dell'operazione non era ancora effettivamente realizzato, la censura di legittimità non può risolversi in una mera richiesta di diversa lettura dei fatti.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente di comprendere la pretesa fiscale e la ragione dell'asserita inesistenza dell'operazione contestata, senza che sia necessario un ulteriore accertamento autonomo in presenza di una pretesa già riferita ai successori della società estinta.
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