Cassazione Civile, Ordinanza n. 27101/2026 del 17/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento emessi il 4 maggio 2021 dalla concessionaria per il recupero della TASI dovuta su immobili situati nel Comune di Alghero: € 1.952,90 per il 2016, € 3.370,90 per il 2017, € 3.364,78 per il 2018 ed € 3.348,19 per il 2019. La contribuente chiedeva il riconoscimento della riduzione d’imposta per inagibilità o inabitabilità degli immobili. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari aveva respinto i ricorsi con sentenze del 17 novembre 2022 e del 27 marzo 2023; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, riuniti gli appelli, li aveva rigettati con sentenza del 25 marzo 2025, confermando la regolarità delle notifiche PEC, la sufficiente motivazione degli avvisi e la congruità delle spese di primo grado. In cassazione la contribuente ha formulato tre motivi: 1) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla riduzione TASI per inagibilità o inabitabilità, essendo stato dichiarato genericamente assorbito; 2) nullità delle notifiche degli avvisi perché provenienti da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri; 3) violazione dell’obbligo di motivazione degli avvisi, che non avrebbero indicato adeguatamente l’istruttoria e le ragioni giuridiche della pretesa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: il giudice d’appello aveva omesso di esaminare la censura sulla riduzione per inagibilità o inabitabilità e aveva dichiarato cumulativamente assorbiti gli altri motivi senza indicare i presupposti in fatto e in diritto che giustificassero tale assorbimento. La questione richiede ulteriori accertamenti di fatto sui requisiti per la riduzione e deve quindi essere decisa dal giudice di merito. Il secondo motivo è stato rigettato: la mancata iscrizione dell’indirizzo PEC del mittente nei pubblici elenchi non determina di per sé la nullità o l’inesistenza della notificazione; nel caso concreto la ricorrente aveva dedotto soltanto tale carenza, senza allegare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non aveva riprodotto né trascritto gli avvisi impugnati; è stato inoltre ritenuto infondato, poiché gli avvisi riportavano un prospetto analitico con identificazione catastale, superficie rilevante, valore imponibile, aliquota e imposta liquidata per ciascun immobile, elementi sufficienti a consentire la contestazione dell’an e del quantum. La sentenza è stata cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Dunque, va confermata l’omissione di pronuncia sul mezzo di gravame, essendo pacifico che l’assorbimento "proprio" postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita; l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita; per cui, quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto.
La dichiarazione di assorbimento, proprio o improprio, deve indicare specificamente i presupposti in fatto e in diritto che la giustificano; in mancanza, ricorre omessa pronuncia e la decisione è nulla sul punto.
art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147
In tema di IMU (ma, di riflesso, anche di TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212).
La Corte richiama, quale principio pertinente alla questione devoluta al giudice di rinvio, la riduzione del 50% della TASI per l’immobile inagibile, anche senza richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità sia perfettamente noto al Comune; il riconoscimento dipende tuttavia dall’accertamento dei relativi presupposti in fatto.
In tema di IMU (ma, di riflesso, anche di TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212).
Per gli immobili inagibili, la disposizione comporta una riduzione dell’imposta del 50%; secondo il principio richiamato dalla Corte, la riduzione opera anche senza istanza quando l’inagibilità sia perfettamente nota al Comune.
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
In tema di IMU (ma, di riflesso, anche di TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212).
Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente ed ente impositore giustifica il riconoscimento della riduzione senza istanza quando il Comune conosca già perfettamente lo stato di inagibilità.
art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
In tema di IMU (ma, di riflesso, anche di TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
Al contribuente non può essere richiesta la prova di fatti già documentalmente noti all’amministrazione comunale; tale regola rileva per l’applicazione della riduzione d’imposta in caso di inagibilità.
Analogamente, in una visuale più ampia, si è anche detto che la notifica di un atto, anche di natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla relativa provenienza e all'oggetto.
La notifica effettuata da un indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla se ha raggiunto il proprio scopo, consentendo al destinatario di difendersi pienamente senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto.
Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo.
Quando si contesta in cassazione la valutazione di congruità della motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso deve trascrivere i passaggi dell’atto che si assumono mal interpretati o omessi, a pena di inammissibilità.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Pertanto, l’indicazione – attraverso un prospetto analitico e riassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’imposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenuto nel caso di specie) è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
L’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa e contestarne an e quantum; è sufficiente, in particolare, un prospetto analitico che indichi per ciascun immobile identificazione catastale, superficie, valore imponibile, aliquota e imposta.
Massime di principio
- La dichiarazione di assorbimento di una domanda o di un motivo deve indicare specificamente i presupposti in fatto e in diritto che la giustificano. Se tali presupposti non sono esplicitati, la declaratoria integra omessa pronuncia e determina la nullità della decisione sul punto.
- In materia di TASI, la riduzione prevista per l’immobile inagibile può spettare nella misura del 50% anche senza richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità sia perfettamente noto al Comune; al contribuente non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti all’ente. La sussistenza dei requisiti può richiedere accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito.
- La provenienza di una notificazione da un indirizzo PEC dell’ente non presente nei pubblici elenchi non ne determina, di per sé, la nullità o l’inesistenza. La notificazione è valida se ha raggiunto il proprio scopo e non vi è incertezza sulla provenienza o sull’oggetto; chi la contesta deve allegare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
- Il ricorso per cassazione che censura la valutazione della motivazione di un avviso di accertamento deve riprodurre testualmente i passaggi dell’atto contestati, perché la Corte possa verificare la censura sulla base del ricorso stesso; la mancata trascrizione comporta inammissibilità.
- La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente se consente di identificare gli elementi essenziali della pretesa e di contestare an e quantum. Per ciascun immobile può essere sufficiente un prospetto con identificazione catastale, superficie rilevante, valore imponibile, aliquota e imposta liquidata.
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