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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22229/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di presa in carico per l’avvio della riscossione, emesso per la pretesa definitività di un avviso di accertamento presupposto. Il contribuente aveva contestato la validità della notificazione sia dell’atto presupposto sia dell’atto impugnato, deducendo che la notifica fosse stata eseguita a un indirizzo senza collegamento con la sua residenza effettiva, poiché dal 2007 risultava residente in Gran Bretagna; aveva inoltre lamentato difetto di motivazione e mancata allegazione dell’atto presupposto. Nei precedenti gradi, la CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo valida la notificazione eseguita in Italia secondo il meccanismo del portiere e della raccomandata informativa, valorizzando la permanenza del domicilio fiscale in Italia. La successiva ordinanza di Cassazione aveva già rigettato il ricorso per cassazione del contribuente. Con il ricorso per revocazione contro tale ordinanza, il contribuente ha articolato cinque motivi: (1) errore revocatorio sulla collocazione temporale della notifica, con asserita incidenza sull’applicazione degli artt. 58, comma 5, e 60 d.P.R. 600/1973; (2) errore revocatorio circa la presunta esistenza di una contestazione dell’Agenzia sulla violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 600/1973; (3) errore revocatorio nel ritenere la fattispecie collocata temporalmente in modo incompatibile con la sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007; (4) errore revocatorio nell’assumere che il contribuente avesse eletto domicilio in Italia o indicato domicilio italiano nella dichiarazione dei redditi; (5) errore revocatorio nell’avere la Corte deciso come se fosse oggetto del giudizio una insussistente elezione di domicilio a Milano contenuta nella dichiarazione dei redditi. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure fossero, in realtà, dirette a contestare la lettura e la valutazione degli atti compiuta nella precedente ordinanza, non già una svista percettiva su un fatto incontestato; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi dedotti non integrassero un errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., perché miravano a censurare l’interpretazione della precedente ordinanza e la valutazione del contenuto degli atti, oppure a sollevare questioni di diritto. In particolare, ha osservato che i passaggi richiamati dal ricorrente erano tratti dalla motivazione di precedenti giurisprudenziali riportati nell’ordinanza, non già da un’erronea ricostruzione del fatto storico da parte della Corte. Ha inoltre rilevato che la questione del domicilio fiscale in Milano era stata comunque già considerata nel giudizio di merito e nella precedente ordinanza, e che il tema della necessità di comunicare l’iscrizione all’AIRE è una questione giuridica, non deducibile come errore revocatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti, tra cui l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio consiste nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e la svista sia decisiva.

  • art. 58, comma 5, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel contesto della disciplina della notifica al contribuente con variazione di residenza o domicilio fiscale; la sua dedotta violazione non è stata ritenuta deducibile come errore revocatorio perché implicava una questione di diritto.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata per la disciplina delle notificazioni degli atti tributari; la censura ad essa riferita è stata ritenuta estranea all’errore di fatto revocatorio.

  • art. 142 c.p.c.

    Citato nel ragionamento sulla notificazione al domicilio estero del contribuente dopo il decorso del termine rilevante; non è stato oggetto di applicazione diretta in senso decisivo ai fini dell’ammissibilità della revocazione.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il richiamo conferma che il rimedio revocatorio per la Cassazione opera solo per svista percettiva su fatti, non per errori di giudizio o di interpretazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto, se dovuto, in conseguenza dell’esito processuale sfavorevole al ricorrente.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando vi sia una vera e propria svista percettiva su un fatto storico incontestato, decisiva per la decisione; non può essere utilizzata per contestare l’interpretazione degli atti o la valutazione giuridica della controversia.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto l’apparenza dell’errore di fatto, miri in realtà a denunciare violazioni di legge, falsa applicazione di norme, errori di giudizio o di motivazione della precedente pronuncia.
  • L’errore revocatorio non è configurabile se il fatto dedotto come erroneamente percepito è stato oggetto di discussione tra le parti o di effettiva pronuncia da parte della Corte.
  • La lettura di passaggi motivazionali che riproducono o richiamano giurisprudenza precedente non può essere isolata dal contesto della decisione per sostenere una falsa percezione del fatto storico, quando la Corte abbia comunque correttamente individuato la fattispecie concreta.
  • La questione relativa alla necessità di comunicare una variazione di domicilio fiscale o l’iscrizione all’AIRE appartiene al piano dell’interpretazione giuridica delle norme tributarie e non può essere fatta valere come errore di fatto revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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