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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19066/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da una selezione interna bandita da un'azienda ospedaliera per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale – avvocato, categoria D. Il ricorrente risultava vincitore perché in possesso di laurea in giurisprudenza e abilitazione professionale; dopo l'assegnazione all'Ufficio Legale e Contenzioso, lamentava di non essere stato adibito a mansioni corrispondenti al profilo e di non aver ricevuto l'incarico di difendere in giudizio l'ente, chiedendo la documentazione necessaria per l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati. La Corte d'appello aveva escluso il demansionamento ritenendo compatibili le mansioni assegnate con il profilo non dirigenziale di categoria D, che non include la rappresentanza giudiziale. In cassazione il ricorso era stato rigettato, con dichiarazione di inammissibilità del primo motivo relativo alla dedotta nullità per asserita immodificabilità del collegio giudicante. Con l'odierna impugnazione per revocazione il ricorrente deduce un errore di fatto ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la sentenza da revocare avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrata, dagli atti, la difformità tra i nominativi dei magistrati indicati nel dispositivo e quelli indicati nell'epigrafe della sentenza, perché tali dati erano in realtà desumibili dai documenti depositati e richiamati nel ricorso; aggiunge che nella memoria ex art. 378 c.p.c. erano stati indicati i componenti del collegio al momento della lettura del dispositivo e quelli, diversi, risultanti dalla sentenza depositata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il dedotto vizio non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché la questione riguardante la specificità e completezza del motivo del precedente ricorso per cassazione era stata già oggetto di contraddittorio tra le parti ed era stata decisa in termini di autosufficienza del ricorso. Secondo la Corte, l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, non deve investire l'attività interpretativa o valutativa, e deve essere decisivo. Qui, invece, la doglianza mirava sostanzialmente a contestare l'applicazione del principio di autosufficienza del ricorso e dunque prospettava, al più, un errore di diritto. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa, poiché l'azienda ospedaliera era rimasta intimata; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti, tra cui l'errore di fatto richiamato dal ricorrente.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in un'erronea percezione di un fatto risultante dagli atti, non oggetto di discussione tra le parti, evidente e decisiva.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    l'asserita mancanza di specifica indicazione/trascrizione degli atti richiamati nel ricorso attiene all'autosufficienza del ricorso e, se errata, integra un possibile errore di diritto, non di fatto.

  • artt. 276, 420 e 437 c.p.c.

    erano invocati nel precedente ricorso per cassazione come parametri della dedotta immodificabilità del collegio giudicante, ma la questione è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. S.U. n. 4315/2020

    richiamata per gli effetti processuali della declaratoria che fa scattare il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una falsa percezione immediatamente verificabile dal solo raffronto tra sentenza e atti, senza necessità di indagini interpretative o valutative.
  • Non è revocabile la decisione quando la censura, pur formalmente prospettata come errore di fatto, investa in realtà la valutazione sulla specificità o autosufficienza del ricorso, poiché in tal caso il vizio è, al più, di diritto.
  • Per integrare errore revocatorio, il fatto dedotto deve non essere stato oggetto di dibattito processuale e deve essere stato decisivo, nel senso che, senza l'errore percettivo, la decisione sarebbe stata certamente diversa.
  • La revocazione non può essere utilizzata come mezzo per riaprire il merito della valutazione compiuta dalla Corte di cassazione sulla sufficienza espositiva e documentale del ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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