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Sentenza

Sentenza n. 880/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale, qualificato dall'amministrazione come atto meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale civile il riconoscimento del diritto all'assunzione presso il Ministero e al pagamento delle differenze retributive rispetto alla retribuzione percepita presso il Comune di Sassari. A seguito dell'appello proposto dal Ministero, aveva presentato una prima istanza di accesso concernente certificazioni uniche, buste paga e altri atti relativi al trattamento giuridico ed economico del dipendente controinteressato, allo scopo di difendersi nel giudizio civile. L'istanza era stata respinta per l'assenza di un nesso di strumentalità necessaria tra documenti e situazione controversa, senza che il diniego fosse impugnato. Nel 2026 la ricorrente aveva presentato una nuova istanza, in parte coincidente con la precedente e in parte relativa a documenti formati o riferiti a periodi successivi, deducendo sia la novità dell'oggetto sia una più articolata prospettazione dell'interesse difensivo. Il Ministero aveva respinto l'istanza, ritenendo il nuovo diniego meramente confermativo del precedente e quindi non autonomamente impugnabile. Con ricorso ex art. 116 c.p.a., la ricorrente ha sostenuto che la seconda istanza presentasse elementi nuovi e che l'amministrazione non potesse sindacare l'utilità processuale dei documenti richiesti, trattandosi di accesso difensivo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto che l'interesse giuridicamente rilevante posto a fondamento delle due istanze fosse il medesimo, ossia la difesa nel giudizio civile di appello, e che la maggiore articolazione delle ragioni difensive nella seconda istanza non costituisse un nuovo interesse legittimante. Pertanto, per i documenti già richiesti nel 2024, la ricorrente non poteva superare gli effetti del precedente diniego non impugnato mediante una mera reiterazione della domanda. Diversamente, i documenti relativi a periodi successivi, e in particolare la Certificazione unica 2025 relativa ai redditi 2024 e le buste paga di novembre e dicembre 2024, dei mesi indicati del 2025 e di gennaio 2026, erano documenti autonomi, diversi e mai precedentemente richiesti; rispetto a essi il precedente diniego non poteva essere opposto. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficientemente dimostrata la strumentalità difensiva della richiesta e ha escluso che l'amministrazione o il giudice dell'accesso potessero valutare preventivamente l'ammissibilità, l'influenza o la decisività dei documenti nel giudizio principale, salvo l'ipotesi di un collegamento manifestamente inesistente o di accesso pretestuoso e temerario. Il Ministero è stato quindi ordinato di consentire l'accesso ai soli documenti nuovi entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso difensivo richiede un interesse giuridicamente rilevante e un collegamento strumentale tra documentazione richiesta ed esigenze di tutela; tale collegamento non deve essere valutato dall'amministrazione o dal giudice in termini di ammissibilità, influenza o decisività della prova, salvo la radicale assenza di collegamento o l'esercizio pretestuoso e temerario.

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio avverso il diniego o il differimento dell'accesso consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti, anche limitatamente a una parte della richiesta.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Nel caso concreto non ne ricorrevano i presupposti, non ravvisandosi un esercizio abusivo o temerario dell'azione.

Massime di principio

  • Il richiedente può reiterare un'istanza di accesso precedentemente respinta e non impugnata quando deduca fatti nuovi, sopravvenuti o non rappresentati in precedenza, oppure prospetti un diverso interesse giuridicamente rilevante; in tal caso il precedente diniego, inteso rebus sic stantibus, non preclude il nuovo esame.
  • Quando la nuova istanza si limita a reiterare la precedente richiesta o ad ampliare l'illustrazione delle medesime ragioni, senza elementi sostanziali di novità, l'amministrazione può limitarsi a confermare il precedente diniego, che non è autonomamente impugnabile.
  • Documenti della stessa tipologia di quelli già richiesti, ma formati per periodi temporali diversi e mai precedentemente domandati, costituiscono documenti nuovi e autonomi; il precedente diniego non può essere opposto con riferimento a essi.
  • La novità di alcuni documenti non riapre la possibilità di ottenere anche documenti già oggetto di un precedente diniego non impugnato, rispetto ai quali il richiedente è decaduto dalla tutela giurisdizionale.
  • In materia di accesso difensivo, l'amministrazione detentrice e il giudice aditi ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono valutare preventivamente l'ammissibilità, l'influenza o la decisività dei documenti nel giudizio principale; è sufficiente un collegamento strumentale non manifestamente inesistente con le esigenze difensive, salvo l'uso pretestuoso o temerario dell'accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

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