Cassazione Penale, Sentenza n. 31798/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello di Bari, della sentenza del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto la commissione del reato di lottizzazione abusiva (artt. 110 c.p. e 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380/2001) per la formazione di 14 lotti con relative costruzioni abusive su terreno soggetto a vincoli. Le censure hanno prospettato: nullità per difetto di motivazione; errata qualificazione giuridica (si sarebbe trattato di singoli abusi edilizi e non di lottizzazione); mancanza di prova della coscienza/volontà di partecipare a un progetto cooperativo e dell'accordo tra i soggetti; violazione del principio del ne bis in idem per procedimenti paralleli concernenti singoli manufatti; questioni relative alla confisca e alla estinzione per prescrizione. Perrone ha inoltre dedotto inesistenza della legittimazione a impugnare per essere l'imputato deceduto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze siano in larga parte ricostruzioni critiche di valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito e quindi improprie in sede di legittimità; ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito esaustiva e priva di vizi logici. Sul piano sostanziale, la Corte ha confermato la qualificazione dei fatti come lottizzazione abusiva in relazione alla formazione dei 14 lotti mediante sistemazione di materiale e costruzioni che hanno alterato l'assetto urbanistico; ha richiamato l'orientamento secondo cui il reato di lottizzazione può integrarsi anche a titolo di colpa e può essere pluripersonale senza necessario accordo preventivo, purché esista un apporto causale. Ha escluso il ne bis in idem perché i procedimenti precedenti avevano riguardato singoli abusi (art. 44 lett. b)) mentre il presente procedimento riguardava la diversa fattispecie di lottizzazione (art. 44 lett. c)). Il ricorso di Perrone è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare, essendo l'impugnazione soggettivamente spettante solo all'imputato e non agli eredi dopo la morte. Per l'inammissibilità è stata anche disposta la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato (concorrenti nella lottizzazione). La Corte conferma che il concorso può sussistere anche senza accordo preventivo se esiste apporto causale.
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
art. 44, comma 1, lettera c)
Fattispecie di lottizzazione abusiva: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la formazione dei 14 lotti e la modifica dell'assetto urbanistico.
art. 129 cod. proc. pen.; art. 125, comma 3; art. 571, comma 1; art. 568; art. 616; art. 632
Art.129 richiamato in tema di cause di proscioglimento e prescrizione; art.125 e altri richiamati per garanzie processuali; artt.571/568 e 616 richiamati in ordine alla tassatività delle impugnazioni e alle conseguenze dell'inammissibilità (spese e ammende); art.632 citato come possibile strada di revisione.
Costituzione
Art.27 richiamato per il principio di personalità della responsabilità penale (cessazione col decesso); art.117 citato in relazione ai c.d. profili convenzionali evocati nelle censure, ma non ritenuto idoneo a fondare l'accoglimento.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
artt. 6, 7 e 13 CEDU; art. 1 Protocollo Addizionale
Richiamate dalle difese come strumenti invocati in tema di giusto processo e protezione dei diritti; la Corte non ha ritenuto che dai profili invocati emergessero violazioni tali da invalidare la motivazione di merito.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione estesa dei fatti: le censure che chiedono di rivedere la valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili se mirano a un diverso apprezzamento fattuale.
- La qualificazione tra singoli abusi edilizi e lottizzazione abusiva si basa sulla capacità delle opere di determinare una trasformazione urbanistica rilevante: elementi come la suddivisione in lotti, opere di sistemazione del suolo e realizzazione di infrastrutture sono rilevanti per riconoscere la lottizzazione.
- Il reato di lottizzazione abusiva può integrarsi anche a titolo di colpa e può essere commesso da più persone senza un accordo preventivo formale, quando le condotte di ciascuno concorrono causalmente all'evento.
- Il principio del ne bis in idem opera rispetto alla stessa fattispecie e identità di fatto e diritto: procedimenti precedenti per singoli abusi non escludono un successivo giudizio per lottizzazione se la fattispecie è materialmente diversa e si riferisce a una trasformazione complessiva.
- La morte dell'imputato estingue il rapporto penale e la legittimazione a proporre impugnazioni non può essere esercitata dagli eredi; questi possono però tutelarsi con rimedi specifici (es. incidente di esecuzione contro provvedimenti ablatori o istanza di revisione quando previsto).
- La confisca c.d. 'lottizzatoria' può essere disposta anche in presenza di estinzione del reato per prescrizione quando la sussistenza dei fatti sia stata previamente e pienamente accertata in un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio.
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