Cassazione Penale, Sentenza n. 39933/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (26/02/2025, Tribunale di Novara, giudizio abbreviato) per il reato ex art. 38-bis d.lgs. 81/2015: 4 motivi di cassazione: 1) il giudice avrebbe fondato il convincimento su atti (verbali di s.i.t.) acquisiti d'ufficio non presenti nel fascicolo originario (violazione art. 441, comma 5 c.p.p. e art. 606 c.p.p. lett. b), c), e)); 2) le risultanze dei verbali di accertamento e le valutazioni degli ispettori sarebbero valutazioni soggettive e insufficienti a provare la responsabilità; 3) diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 4) diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già giudicati (art. 81 c.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto manifestamente infondato che il giudice non potesse integrare d'ufficio le prove ai sensi dell'art. 441, comma 5 c.p.p., equiparando tale potere a quello previsto dall'art. 507 c.p.p.; sull'articolazione probatoria ha ricordato il diritto dell'imputato alla controprova tempestiva, che qui non è stata dedotta nel primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la sentenza non si fonda su una "fede privilegiata" delle deposizioni ma sulle dichiarazioni concordanti di dipendenti che delineano un rapporto di subordinazione di fatto. Il terzo motivo è inammissibile perché le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di rilievo e non sono automatiche; la motivazione di merito è adeguata se indica gli elementi preponderanti ostativi. Il quarto motivo è inammissibile perché il giudice ha logicamente motivato l'assenza di identità del disegno criminoso necessario per la continuazione ex art. 81 c.p. Conseguenze: inammissibilità con condanna alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata per la condanna; la pena è stata quantificata in base ai giorni di somministrazione rilevati (euro 20 per 11.564 giorni).
Attribuisce al giudice del giudizio abbreviato il potere di integrare d'ufficio le prove necessarie per la decisione; potere assimilato a quello dell'art. 507 c.p.p. e non richiede motivazione specifica né limiti temporali, nei limiti della necessità e del divieto di esplorare piste probatorie estranee allo stato degli atti.
Riferimento giurisprudenziale per spiegare che il potere di integrazione probatoria d'ufficio in fase di dibattimento è analogo a quello previsto per il rito abbreviato dall'art. 441, comma 5.
art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali e processuali e difetto di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente o manifestamente infondati o generici e quindi inammissibili.
Disposizione sulle attenuanti generiche: il riconoscimento non è automatico e richiede elementi di segno positivo; l'assenza di elementi negativi non obbliga il giudice a concedere le attenuanti.
Riferimento al sistema delle circostanze nel determinare la pena; le attenuanti generiche non devono sovrapporsi a quelle già previste dall'art. 133 e richiedono situazioni speciali per essere riconosciute.
Regola il reato continuato: la Corte ha ribadito che è necessaria l'identità del disegno criminoso (rappresentazione e deliberazione di una serie di condotte criminali secondo un medesimo progetto), non basta la mera propensione a delinquere o una generica scelta di vita delinquenziale.
Prevede gli oneri per le spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende per equità (euro 3.000,00).
Massime di principio
- Il giudice del rito abbreviato può integrare d'ufficio le prove ai sensi dell'art. 441, comma 5 c.p.p.; tale potere è ampio e assimilabile a quello del dibattimento (art. 507), ma l'imputato ha diritto alla controprova che deve essere esercitata tempestivamente nel giudizio di primo grado.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione di merito; censure generiche o mere riproduzioni di critiche non specificate sono dichiarate inammissibili.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e non sono concesse automaticamente per mera assenza di elementi negativi: il giudice di merito deve indicare gli elementi di preponderante rilevanza ostativi al loro riconoscimento.
- Per il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. è necessaria l'identità del disegno criminoso e la rappresentazione, prima dell'esecuzione, di una serie di condotte criminose: non è sufficiente una generica propensione o "programma di vita delinquenziale".
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese e può comportare, secondo l'art. 616 c.p.p. e valutazione equitativa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; manca colpa grave nella proposizione del ricorso può escludere sanzioni ulteriori ma non la somma equitativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39938/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39810/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39811/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39814/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39815/2025 del 11/12/2025
- Sentenza penale · 11 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 39817/2025 del 11/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →