Cassazione Civile, Ordinanza n. 18192/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento del contributo unificato per l'importo di euro 192,39, impugnato dal contribuente davanti alla commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso rilevando l'assenza nell'invito degli estremi del procedimento cui l'omesso versamento si riferiva. In sede di appello, la commissione tributaria regionale ha dichiarato il gravame inammissibile ritenendolo tardivo, perché notificato il 1 settembre 2020 a fronte di una sentenza di primo grado depositata il 5 dicembre 2019. Il ricorrente per cassazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e 36, comma 1, d.l. n. 23/2020, sostenendo che le norme emergenziali COVID-19 avevano sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 il decorso dei termini processuali, compreso quello per proporre appello, con conseguente tempestività dell'impugnazione depositata il 1 settembre 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il termine semestrale per l'appello, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 49 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 327 c.p.c., era stato sospeso nel periodo emergenziale dal 9 marzo all'11 maggio 2020. Poiché tale sospensione si cumula con quella feriale e non ne è assorbita, il termine per impugnare scadeva l'8 settembre 2020; di conseguenza, la notifica dell'appello in data 1 settembre 2020 era tempestiva. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020
sospensione, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali
la sospensione emergenziale si applica anche ai termini di impugnazione e, per compatibilità, ai procedimenti tributari
art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020
proroga del termine finale della sospensione dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020
ha esteso la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
individua la decorrenza del termine di impugnazione nel processo tributario dalla pubblicazione della sentenza
richiama l'applicazione, nel processo tributario, delle regole sulle impugnazioni previste dal codice di procedura civile
prevede il termine semestrale per impugnare dalla pubblicazione della sentenza, applicabile ratione temporis
art. 46, comma 17, l. n. 69/2009
consente l'applicazione del termine semestrale alle controversie instaurate dopo il 4 luglio 2009
art. 155, secondo comma, c.p.c.
il computo del termine è effettuato ex nominatione dierum
art. 83, comma 21, d.l. n. 18/2020
estende, in quanto compatibili, le disposizioni emergenziali anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine per proporre appello decorre dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e, quando applicabile l'art. 327 c.p.c., è soggetto al termine semestrale.
- La sospensione emergenziale dei termini processuali prevista dalle norme COVID-19 si applica anche alle impugnazioni tributarie, se compatibile, e determina il congelamento del decorso del termine per appellare.
- Il periodo di sospensione per l'emergenza epidemiologica e il periodo di sospensione feriale sono autonomi e si cumulano, senza che l'uno assorba l'altro.
- Se l'appello è notificato entro il termine così prorogato per effetto delle sospensioni normative, la declaratoria di inammissibilità per tardività è erronea e la sentenza va cassata con rinvio.
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