Sentenza del 12/10/2016 n. 20535 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza che aveva rigettato la contestazione dell'iscrizione ipotecaria, deducendo: l'asserita estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite relativa all'avviso di accertamento presupposto; la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione globale delle spese; e l'eccesso rispetto ai limiti tariffari, quantificato in 585 euro. L'accertamento presupposto riguardava IVA, IRPEF e IRAP ed era già stato confermato nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'estinzione del giudizio perché i precedenti ricorsi relativi all'avviso di accertamento e al diniego della definizione agevolata erano già stati rigettati, sicché la lite non risultava definita e l'accertamento restava valido. Ha dichiarato inammissibili, per genericità e difetto di autosufficienza, le censure sulle spese e sui limiti tariffari, poiché il contribuente non aveva indicato con precisione le singole voci, prestazioni e importi contestati. Non sono state liquidate le spese del giudizio di Cassazione per la mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
definizione agevolata della controversia
La definizione agevolata non può produrre effetti estintivi se la richiesta è stata negata e il relativo diniego è stato confermato in sede giudiziale; in tal caso l'atto impositivo presupposto resta efficace.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3
La disposizione sull'estinzione del processo tributario non è applicabile quando manca una valida definizione della lite presupposta.
La contestazione della liquidazione delle spese deve essere specifica e adeguatamente documentata; non è sufficiente affermare genericamente che il giudice abbia liquidato le somme in modo globale o oltre i limiti tariffari.
Art. 360 c.p.c. e principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorrente deve indicare puntualmente gli elementi di fatto e gli atti necessari per consentire alla Corte il controllo della censura, comprese le singole voci tariffarie, le prestazioni svolte e gli importi contestati.
Massime di principio
- L'impugnazione di un atto della riscossione, come una cartella o un'iscrizione ipotecaria, non può essere dichiarata estinta solo perché il contribuente ha chiesto una definizione agevolata: è necessario che la definizione sia stata effettivamente ammessa e perfezionata.
- Quando l'atto impositivo presupposto è stato definitivamente confermato, le contestazioni successive contro cartella o iscrizione ipotecaria non possono fondarsi sull'asserita invalidità o estinzione dell'accertamento.
- In Cassazione le contestazioni sulle spese processuali devono essere analitiche: occorre specificare ogni voce contestata, l'importo richiesto o liquidato e la tariffa applicabile.
- Una censura formulata in termini ipotetici o generici, senza indicare gli atti e i dati necessari per verificare l'errore denunciato, è destinata all'inammissibilità.
- La mancata costituzione della parte intimata può comportare che non venga adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
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