Sentenza del 12/10/2016 n. 20514 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, con cui l’Agenzia aveva attribuito al terreno compravenduto un valore superiore a quello dichiarato. Le contribuenti contestavano la motivazione della rettifica e la stima, richiamando la destinazione agricola, i vincoli paesaggistici e archeologici e la vicinanza all’autodromo; sostenevano inoltre che i terreni usati dall’Ufficio come comparabili avessero un indice di edificabilità maggiore e fossero più lontani dall’autodromo. La CTP aveva respinto i ricorsi; la CTR del Lazio, con due distinte sentenze, aveva accolto gli appelli delle contribuenti. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) la violazione delle regole sulla riunione delle impugnazioni e sull’integrazione del contraddittorio; (2) vizi di motivazione nella valutazione delle perizie e degli elementi relativi all’edificabilità e al valore del terreno; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sulla determinazione del valore ai fini dell’imposta di registro, anche per non avere la CTR rideterminato separatamente il valore delle due porzioni del terreno.
La decisione
La Cassazione ha preliminarmente riunito i due ricorsi dell’Agenzia, relativi a controversie identiche, ai sensi dell’art. 274 c.p.c. Ha respinto il primo motivo: la mancata riunione dei distinti appelli in secondo grado non comportava, di per sé, l’invalidità delle sentenze, e la riunione in Cassazione consentiva di trattare unitariamente la vicenda. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente: le censure contestavano in sostanza la valutazione di fatto delle perizie e miravano a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in Cassazione; la motivazione della CTR era sufficiente e le ulteriori doglianze processuali erano generiche. Restano quindi ferme le decisioni della CTR che avevano ritenuto congruo il valore dichiarato dalle parti. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese, liquidate in 2.200 euro per ciascun resistente (V. S.p.A. da una parte e R.R. e A.E. dall’altra), oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 274 c.p.c.
il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre che nei casi espressamente previsti, anche ove ravvisi in concreto come nella specie appare del tutto evidente - elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto
La riunione è possibile anche fuori dai casi espressamente previsti quando le impugnazioni presentano una connessione concreta che rende opportuno il loro esame congiunto, anche per ragioni di economia processuale.
Art. 335 c.p.c.
In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza - in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 c.p.c. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati
La mancata riunione di impugnazioni contro la stessa sentenza non determina automaticamente l’improcedibilità delle altre: occorre verificare se sulle questioni da esse investite si sia formato il giudicato. In assenza di una sanzione prevista dalla norma, la tutela dell’impugnante prevale sulle esigenze di economia processuale.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (testo applicabile ratione temporis)
Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Il vizio di motivazione consente il controllo di logicità della decisione di merito, ma non autorizza la Cassazione a rivalutare autonomamente le prove o a sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
Art. 112 c.p.c.
La norma è richiamata dall’Agenzia a sostegno della censura di ultrapetizione o di violazione dei principi del processo; la Corte considera tuttavia la doglianza generica e non ne ravvisa una violazione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52
Le disposizioni, richiamate nel quadro delle censure sulla rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro, non sono oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella decisione; le contestazioni dell’Agenzia sul valore sono respinte perché mirano a una nuova valutazione del merito.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova comparazione tra perizie o una diversa valutazione degli elementi di fatto: il controllo sulla motivazione non equivale a un nuovo giudizio di merito.
- La mancata riunione in appello di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza non rende automaticamente improcedibili le impugnazioni né invalida di per sé la decisione; va verificato se si sia formato il giudicato sulle questioni interessate.
- Quando impugnazioni distinte riguardano lo stesso rapporto e presentano una connessione evidente, possono essere riunite per evitare duplicazioni e consentire una trattazione unitaria.
- Le censure processuali in Cassazione devono indicare con precisione la violazione denunciata e la sua rilevanza; doglianze generiche o meramente ripetitive delle contestazioni di merito possono essere respinte.
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