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Sentenza

Sentenza del 12/10/2016 n. 20519 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di rettifica del valore e liquidazione della maggiore INVIM relativo alla compravendita di un terreno nel Comune di Portovenere. La CTR della Liguria aveva confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di La Spezia, ritenendo applicabile la valutazione automatica prevista dall’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 perché il PUC adottato, ma non ancora approvato, qualificava il terreno come agricolo e inedificabile. L’Agenzia ha proposto tre motivi: nullità della sentenza per motivazione asseritamente mancante o meramente riproduttiva della decisione di primo grado; insufficiente motivazione sull’esistenza di una limitata edificabilità e sugli interventi ammessi dal Piano Attuativo; violazione di legge per non avere considerato che, alla data del trasferimento, era ancora vigente il PRG, che attribuiva al terreno indici di edificabilità, seppure limitati.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la CTR aveva espresso in modo chiaro le ragioni della decisione e poteva aderire alla motivazione di primo grado senza ripeterne tutti gli argomenti. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo: ai fini dell’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 rileva lo strumento urbanistico vigente al momento del trasferimento; le misure di salvaguardia connesse a un piano soltanto adottato hanno funzione cautelare e non abrogano le disposizioni del piano vigente. Poiché il PRG attribuiva al terreno indici di edificabilità, non ricorrevano i presupposti per la valutazione automatica e l’Ufficio poteva rettificare il valore. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate per la peculiarità della fattispecie e l’assenza di precedenti specifici.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986

    La Corte ha già avuto modo di precisare che i terreni che possono beneficiare del sistema di valutazione automatica di cui al citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, non sono individuati attraverso una connotazione positiva (destinazione agricola), ma sulla base di un presupposto complesso, in parte positivo (esistenza di strumenti urbanistici), in parte negativo (assenza di previsione di destinazione edificatoria), sicchè non soltanto quest'ultimi possono beneficiare della ripetuta valutazione automatica dei suoli a destinazione agricola.

    La valutazione automatica non dipende dalla sola qualificazione del terreno come agricolo: occorrono strumenti urbanistici e l’assenza di una previsione di destinazione edificatoria. Se il piano vigente al momento del trasferimento attribuisce indici edificatori, anche limitati, il contribuente non può avvalersi di tale meccanismo e l’Ufficio conserva il potere di rettificare il valore.

  • Art. 36, n. 4, del D.Lgs. n. 564/1992

    Questa Corte, anche di recente, ha affermato che "la sentenza di appello che si rifaccia alla motivazione della statuizione impugnata non è nulla, qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, atteso che il giudice del gravame può aderire a quella motivazione senza necessità, ove la condivida, di ripeterne tutti gli argomenti odi rinvenirne altri" (Cass. n. 10937/2016).

    La motivazione per relationem non determina nullità quando le ragioni della decisione risultano chiare e sono riconducibili al giudice d’appello; non è necessario ripetere gli argomenti della decisione impugnata se il giudice li condivide.

  • Art. 4 del D.L. n. 740/1948 e successive modifiche; art. 12, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001

    Giova ricordare che le c.d. misure di salvaguardia operano in una prospettiva esclusivamente cautelare in quanto finalizzate ad impedire che, nel periodo occorrente per la formazione di un piano urbanistico, la situazione del territorio presa in considerazione all'atto della delibera comunale di adozione venga ad essere modificata in modo tale da rendere il piano stesso inattuabile, prima ancora di essere perfezionato, per effetto di nuovi interventi edilizi contrastanti con le prescrizioni in esso contenute.

    Le misure di salvaguardia impediscono temporaneamente interventi edilizi incompatibili con il piano adottato, per preservarne l’attuabilità durante la sua formazione. Non conferiscono però al piano adottato forza abrogativa del piano urbanistico vigente, che resta il riferimento per stabilire la destinazione edificatoria del terreno.

Massime di principio

  • Per stabilire se un terreno possa beneficiare della valutazione automatica, occorre verificare la disciplina urbanistica vigente alla data del trasferimento e accertare che non vi sia una previsione di edificabilità; la sola classificazione agricola o inedificabile contenuta in un piano non ancora approvato non è sufficiente.
  • Le misure di salvaguardia legate a un piano urbanistico adottato possono limitare temporaneamente il rilascio di titoli per interventi incompatibili, ma non sostituiscono né abrogano il piano vigente ai fini della valutazione urbanistica e fiscale del bene.
  • Anche una potenzialità edificatoria limitata può escludere la valutazione automatica. In tal caso l’Ufficio può rettificare il valore, ferma la possibilità di contestare nel merito la stima del valore venale.
  • In appello è ammissibile una motivazione che richiami quella della decisione di primo grado, purché le ragioni risultino chiare e siano effettivamente fatte proprie dal giudice d’appello.

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