Sentenza del 12/10/2016 n. 20497 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - Equiparabilità dell'appello autonomo tardivo a quello incidentale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasceva da una cartella di pagamento di € 39.085,27, relativa a maggiore IVA per un anno d’imposta non indicato nel testo, emessa dopo l’iscrizione a ruolo di un accertamento che si assumeva definitivo. T.I. s.r.l. aveva impugnato la cartella deducendo la sua irregolare notifica e la mancata notifica dell’avviso di accertamento presupposto. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva annullato la cartella per irregolarità della notifica, assorbendo le altre questioni; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato la decisione, ritenendo inoltre inammissibile per tardività l’appello dell’Agenzia. In Cassazione Equitalia contestava che la cartella potesse essere notificata direttamente per posta senza relata; l’Agenzia contestava, tra l’altro, la tardività del proprio appello e l’inammissibilità dovuta alla sottoscrizione da parte di un funzionario diverso dal direttore.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di Equitalia: la cartella può essere notificata dal concessionario mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si perfeziona alla ricezione, senza necessità di una distinta relata. Il secondo motivo di Equitalia è stato assorbito. È stato rigettato il primo motivo dell’Agenzia sulla tardività: un appello autonomo proposto oltre termine non diventa appello incidentale tardivo per effetto della riunione dei procedimenti; inoltre, nel caso concreto, non sussisteva litisconsorzio necessario tra Agenzia e concessionario. Gli altri due motivi dell’Agenzia sono stati dichiarati inammissibili per carenza d’interesse, conseguente alla tardività dell’appello. La sentenza regionale è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini le questioni d’appello rimaste assorbite, compresa la dedotta mancata notifica dell’avviso presupposto, e provveda sulle spese nel rapporto con Equitalia. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla contribuente le spese di legittimità: € 2.500 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
la notifica della cartella esattoriale può avvenire - a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14 - anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
L’art. 26 consente una modalità alternativa di notificazione della cartella: il concessionario può spedirla direttamente con raccomandata A/R, senza avvalersi di un pubblico ufficiale notificatore.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella
Per la notificazione postale diretta della cartella, la ricezione documentata dall’avviso di ricevimento è sufficiente a perfezionare la notifica; non occorre una relata separata.
Codice di procedura civile, art. 333
la giurisprudenza di legittimità ha escluso che, dopo la riunione dei due procedimenti, quello avviato con appello autonomo tardivo possa essere considerato come un appello incidentale tardivo, che ai sensi dell'art. 334 c.p.c., può essere proposto anche se è decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c.; ciò in quanto sussiste la preclusione della decadenza stabilita dall'art. 333 c.p.c., finalizzata a salvaguardare comunque la tempestività dell'impugnazione incidentale
Chi, dopo aver ricevuto la notifica dell’impugnazione altrui, propone un’impugnazione autonoma deve rispettare le preclusioni previste per le impugnazioni incidentali. La riunione successiva non sana la tardività né converte l’appello autonomo in impugnazione incidentale tardiva.
Codice di procedura civile, art. 334
la giurisprudenza di legittimità ha escluso che, dopo la riunione dei due procedimenti, quello avviato con appello autonomo tardivo possa essere considerato come un appello incidentale tardivo, che ai sensi dell'art. 334 c.p.c., può essere proposto anche se è decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
La possibilità di proporre un’impugnazione incidentale tardiva non si estende a un appello autonomo già proposto tardivamente in un procedimento separato, anche se i procedimenti vengono poi riuniti.
Codice di procedura civile, art. 327
la giurisprudenza di legittimità ha escluso che, dopo la riunione dei due procedimenti, quello avviato con appello autonomo tardivo possa essere considerato come un appello incidentale tardivo, che ai sensi dell'art. 334 c.p.c., può essere proposto anche se è decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione non può essere aggirato tramite un appello autonomo tardivo poi riunito a un altro procedimento; l’eventuale impugnazione tardiva deve rispettare la disciplina dell’impugnazione incidentale.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, penultimo comma
come confermato implicitamente del citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
La documentazione da conservare dipende dalla modalità di notifica: per la spedizione diretta è sufficiente l’avviso di ricevimento, mentre la relata rileva quando sia stata scelta la diversa modalità che la prevede.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite" (così sez. un. cit.). Orbene, essendo conseguita la pluralità di resistenti in primo grado all'iniziativa del contribuente, e non alla chiamata in causa
La decisione richiama la disciplina del processo tributario per escludere che, nella controversia sulla cartella, la presenza in giudizio sia necessariamente imposta dal litisconsorzio: la partecipazione di più resistenti derivava dall’iniziativa della contribuente.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite" (così sez. un. cit.). Orbene, essendo conseguita la pluralità di resistenti in primo grado all'iniziativa del contribuente, e non alla chiamata in causa
La pluralità delle parti nel giudizio tributario non determina, da sola, un litisconsorzio necessario: nel caso esaminato, la domanda poteva essere proposta anche contro il solo concessionario.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 39
la domanda è sempre ammissibile anche nei confronti del solo concessionario, salva la chiamata in causa da parte di questi, "onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio"
Nelle controversie considerate, spetta al concessionario chiamare in causa l’ente creditore quando necessario; il giudice non deve disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio e non sussiste per ciò solo un litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento: se l’avviso documenta la ricezione, non serve una distinta relata di notifica.
- Chi riceve la notifica di un’impugnazione e intende contestare a sua volta la decisione deve utilizzare tempestivamente lo strumento processuale appropriato. Un’impugnazione autonoma tardiva non diventa incidentale tardiva solo perché i procedimenti vengono successivamente riuniti.
- La riunione di cause non sana automaticamente i vizi di tempestività e non trasforma le posizioni processuali delle parti; inoltre, l’appello del concessionario e quello dell’ente creditore non si considerano necessariamente espressione di un unico litisconsorzio.
- Nelle controversie sulla cartella, quando il concessionario non ha ricevuto la causa per chiamata dell’ente creditore ma è stato convenuto direttamente dal contribuente, la partecipazione dell’ente non implica di per sé litisconsorzio necessario.
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