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Sentenza

Sentenza del 12/10/2016 n. 20506 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR per violazione del D.L. n. 93/2008, art. 1, commi 1 e 2, del regolamento comunale ICI, artt. 11 e 12, degli artt. 817 e 818 c.c. e dell’art. 14 delle preleggi. Ha contestato che le due unità A/6 potessero beneficiare dell’esenzione ICI prevista per l’abitazione principale: la contribuente le aveva destinate a un uso autonomo, quale abitazione principale del figlio, e il regolamento comunale non estendeva l’agevolazione alle pertinenze concesse in comodato.

La decisione

La Cassazione ha accolto l’unico motivo del Comune. Ha ritenuto che, in base alla destinazione effettiva e concreta, le unità A/6 avessero perso il vincolo pertinenziale con l’appartamento e fossero state destinate a un uso autonomo; inoltre, il regolamento comunale assimilava alle abitazioni principali soltanto le abitazioni concesse in comodato ai parenti, non le relative pertinenze, e non risultava una diversa assimilazione comunale. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente contro il diniego di rimborso. Spese di merito compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 400 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 93/2008, art. 1, commi 1 e 2, convertito dalla L. n. 126/2008

    la L. n. 126 del 2006, art. 1, attribuisce tale facoltà esonerativa ai comuni cui è rimessa la possibilità di assimilare le abitazioni alle pertinenze con apposito regolamento o Delib. comunale, senza che possa farsi riferimento, alla disciplina civilistica delle pertinenze. Nel caso di specie, non vi è prova che il comune abbia attuato tale assimilazione.

    L’estensione dell’esenzione ICI alle unità assimilate all’abitazione principale, comprese eventuali pertinenze, dipende da un’apposita previsione comunale: non può essere ricavata automaticamente dalla disciplina civilistica delle pertinenze.

  • Regolamento comunale ICI del Comune di San Benedetto del Tronto, artt. 11 e 12

    D’altra parte, neppure il regolamento comunale sovverrebbe alla parte contribuente, in quanto l’art. 12 fa riferimento alle abitazioni (e non alle loro pertinenze) concesse in comodato gratuito da parte del contribuente a parenti in linea retta, ed in tal caso esse sono equiparate a tutti gli effetti all’applicazione dell’imposta sulle abitazioni principali, se il parente in questione vi ha stabilito la propria residenza.

    L’assimilazione prevista dall’art. 12 riguarda le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta che vi risiedono; non si estende alle pertinenze, in assenza di una previsione comunale che le includa.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2

    In tema d’ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, che esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, senza che rilevi l’intervenuto frazionamento dell’area posta a servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale (Cass. n. 26077/2015).

    La non autonoma tassabilità presuppone che sussista effettivamente un rapporto pertinenziale, verificato sulla base della destinazione concreta della cosa al servizio o all’ornamento dell’immobile principale.

  • Codice civile, art. 817

    Nel caso di specie, è proprio l’applicazione del criterio fattuale che fonda il convincimento che non sussista più alcun vincolo pertinenziale con la cosa principale, in quanto tale pertinenza censita in A/6, è stata destinata dalla proprietaria del bene principale ad assolvere una destinazione autonoma (abitazione principale del figlio).

    Il vincolo pertinenziale richiede una destinazione effettiva al servizio o all’ornamento del bene principale. Se il bene è destinato a un’utilizzazione autonoma, il rapporto pertinenziale può venire meno e non opera il relativo trattamento fiscale.

  • Codice civile, art. 818

    È indicato tra le disposizioni invocate dal Comune, ma la decisione fonda la soluzione sul criterio fattuale della pertinenzialità e non formula un’interpretazione autonoma dell’art. 818 c.c.

  • Disposizioni sulla legge in generale, art. 14

    Si rileva, pertanto, poichè le agevolazioni sono di stretta interpretazione, come non rientri tra le ipotesi di esonero dal pagamento dell’imposta, la possibilità di concedere al proprio figlio un appartamento in comodato d’uso gratuito, pur se adibito ad abitazione principale, trattandosi di ipotesi, come detto, non contemplata dall’art. 12 del regolamento comunale che prevede tale eventualità solo per le abitazioni e non per le pertinenze;

    Le agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione: non possono essere estese a fattispecie non previste dalla norma o dal regolamento che le disciplina.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per stabilire se un bene sia pertinenza ai fini ICI conta la sua destinazione effettiva e concreta al servizio o all’ornamento dell’immobile principale, non la sola qualificazione formale o catastale.
  • Se un’unità è destinata a un uso autonomo, come abitazione principale di un familiare, può venire meno il vincolo pertinenziale; non è sufficiente che in precedenza fosse collegata all’immobile principale.
  • L’eventuale esenzione o assimilazione fiscale delle pertinenze non deriva automaticamente dalla disciplina civilistica: occorre verificare che la legge e il regolamento comunale applicabili la prevedano espressamente.
  • Le agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione e non si estendono per analogia a categorie di beni o situazioni non contemplate dalla disposizione agevolativa.
  • La concessione in comodato di un’abitazione a un parente che vi trasferisce la residenza non rende automaticamente esenti anche le unità accessorie: va controllato il testo del regolamento comunale e l’eventuale deliberazione di assimilazione.

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