Sentenza del 12/10/2016 n. 20511 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, emesso per rideterminare in aumento il valore di un terreno compravenduto mediante il criterio sintetico-comparativo. La contribuente ne aveva dedotto il difetto di motivazione, perché l'Ufficio non aveva allegato i documenti richiamati per la comparazione. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della CTP e il rigetto dell'appello dell'Ufficio da parte della CTR, l'Amministrazione ha proposto due motivi in Cassazione: violazione dell'art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. n. 131/1986 e vizio di motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che l'avviso riproduceva già il contenuto essenziale dell'atto comparativo. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio: ha ritenuto che l'avviso contenesse gli elementi essenziali dell'atto richiamato — estremi di registrazione, identificazione catastale del bene, valore dichiarato e ragioni dell'aumento — e indicassse il criterio sintetico-comparativo, consentendo alla contribuente di comprendere la pretesa e predisporre la difesa. Ha precisato che la motivazione deve rendere conoscibili i presupposti e il percorso valutativo, ma non deve provare già in quella sede la fondatezza sostanziale della stima; inoltre, nel giudizio d'appello non risultavano contestazioni di merito sulla pretesa. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Spese dei giudizi di merito compensate; la società è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito. Decisione del 20 settembre 2016, depositata il 12 ottobre 2016.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis
Nel caso di specie, dalla motivazione dell'atto impositivo riportato in ricorso, è possibile evincere come dell'atto richiamato per relationem sussista il contenuto essenziale, con riferimento agli estremi di registrazione dello stesso (che ne consente la conoscibilità nelle sedi opportune), l'indicazione catastale del bene (che ne consente l'agevole localizzazione), l'indicazione del valore dichiarato e le ragioni che giustificano l'aumento di quel valore per rapportarlo meglio alla diversa realtà temporale del mercato immobiliare: questi elementi sono sufficienti a garantire al contribuente gli strumenti indispensabili per la conoscenza e valutazione della pretesa tributaria e di predisporre le eventuali difese in sede contenziosa.
L'obbligo di allegare un atto richiamato nell'avviso è soddisfatto anche quando l'avviso ne riproduce il contenuto essenziale. Per la comparazione, sono sufficienti gli elementi che permettono di identificare il bene e l'atto, conoscere il valore assunto e comprendere le ragioni della rettifica; non è necessario allegare integralmente il documento.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato.
La motivazione per relationem è legittima se il documento richiamato è allegato oppure se l'atto notificato ne riporta le parti necessarie e sufficienti a sostenere la decisione e a consentire al contribuente di comprenderla e contestarla.
Codice di procedura civile, art. 384
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Un avviso tributario può richiamare un altro atto senza allegarlo integralmente se ne riporta il contenuto essenziale in modo sufficiente a identificare l'atto e i beni considerati e a comprendere la pretesa.
- La motivazione deve esporre i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il criterio di valutazione adottato, così da delimitare le ragioni dell'Ufficio e permettere una difesa effettiva; non deve anticipare la prova definitiva della correttezza della valutazione.
- Per una rettifica basata su un criterio estimativo, l'indicazione del criterio astratto adottato può essere sufficiente sul piano motivazionale. La fondatezza concreta della stima resta una questione distinta, da contestare nel merito e da valutare nella fase contenziosa.
- Se il contribuente contesta soltanto un vizio formale dell'avviso e tale vizio è escluso, mentre non risultano contestazioni di merito sulla pretesa, il ricorso introduttivo può essere rigettato.
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