Sentenza del 22/06/2021 n. 17692 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva su atti tributari contestati dal contribuente. Dopo l'udienza pubblica l'Agenzia delle Entrate ha depositato documentazione che confermava l'adesione e il perfezionamento della definizione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016 (convertito in legge) e il perfezionamento dei pagamenti dovuti, rendendo così sopravvenuta la causa di estinzione del giudizio.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata e ha compensato le spese processuali. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che tale misura sanzionatoria si applica solo nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità e non può essere estesa analogicamente. Ha inoltre dato atto dell'insussistenza dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare un ulteriore importo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1 bis; il provvedimento è stato sottoscritto dal solo Presidente per impedimento dell'estensore ai sensi dell'art.132 c.p.c. a causa dell'emergenza Covid-19.
Norme richiamate
D.L. n. 193 del 2016 (convertito in legge)
La definizione agevolata prevista dal decreto si perfeziona con il pagamento e, se perfezionata, produce estinzione del giudizio tributario relativo agli atti ricompresi nella procedura.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Attribuisce effetti sulla disciplina del contributo unificato con riferimento alle ipotesi in cui non sussistono presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo per il ricorso principale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
Prevede l'ulteriore importo del contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha ritenuto che tale maggiorazione non si applichi all'estinzione per definizione agevolata.
Consente la sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente del Collegio se l'estensore è impedito; tale facoltà è stata esercitata per ragioni connesse all'emergenza Covid-19.
Giurisprudenza indicata
Sez. 5, sent. n.10198/2018; Sez. 6-L, ord. n.28311/2018; Sez. 6-1, ord. n.23175/2015; Sez. 62, ord. n.6888/2015; Sez. 6-3, ord. n.19562/2015
Costante giurisprudenza che stabilisce: a) la definizione agevolata estingue il giudizio e giustifica la compensazione delle spese; b) il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e sanzionatoria applicabile solo in casi di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, non in caso di estinzione per definizione.
Massime di principio
- La perfezione della definizione agevolata (pagamento integrale secondo le modalità previste) determina l'estinzione del giudizio tributario relativo agli atti oggetto della definizione.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese possono essere compensate tra le parti, anche se anticipate da una di esse, in quanto l'adesione sostituisce il giudizio.
- Il raddoppio del contributo unificato è una misura sanzionatoria di stretta interpretazione: si applica solo ai casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, non alle estinzioni derivanti da definizione agevolata.
- Occorre sempre depositare documentazione probatoria del perfezionamento dei pagamenti per ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio; la Corte valuta tali atti e può pronunciarsi sulla ricaduta sul contributo unificato e sulle spese.
- In situazioni straordinarie (es. impedimento dell'estensore per emergenza sanitaria) il provvedimento può essere sottoscritto dal solo Presidente ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
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