Cassazione Civile, Ordinanza n. 21827/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La lite nasce dalla contestazione della distanza tra fondi confinanti: un gruppo di proprietari lamentava che i vicini avessero installato sul lastrico solare del loro immobile due serbatoi di acqua potabile, con relative tubazioni di carico e scarico, a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 889 c.c., chiedendo l'arretramento delle opere e il risarcimento dei danni. I convenuti resistevano e proponevano a loro volta domanda riconvenzionale per ottenere l'arretramento di un canale di raccolta delle acque pluviali e di un cassonetto murario. Il giudizio di merito ha visto il rigetto in primo grado della domanda relativa ai serbatoi, ma la corte d'appello ha riformato la decisione limitatamente alle condutture, ordinandone l'arretramento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) falsa applicazione dell'art. 889 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente separato le tubazioni dai serbatoi, pur essendo inscindibilmente collegate e funzionali; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la consulenza tecnica avrebbe escluso un flusso costante di acqua nelle tubazioni, trattandosi di serbatoi di riserva utilizzati solo in alcuni periodi dell'anno; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere disposto solo la compensazione parziale delle spese; 5) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla condanna alle spese nella parte non compensata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la motivazione della corte d'appello era esistente, comprensibile e non contraddittoria: serbatoi e condutture hanno autonomia ontologica e la disciplina dell'art. 889 c.c. si applica diversamente ai serbatoi e ai tubi. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame, osservando che la corte territoriale aveva considerato la consulenza tecnica ma aveva ritenuto decisiva, ai fini dell'art. 889, la presenza costante di acqua nelle tubazioni pronte all'erogazione, con presunzione di pericolosità non superabile con prova contraria. Anche i motivi sulle spese sono stati respinti, poiché la compensazione parziale e la ripartizione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzione matematica tra soccombenza e quota liquidata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La norma disciplina in modo distinto la distanza dal confine dei serbatoi e quella delle tubazioni; ai fini del secondo comma rientra ogni conduttura che serva al passaggio o allo scolo di acque, anche se l'acqua vi transita solo in occasione dell'erogazione. La presunzione di pericolosità connessa alla distanza inferiore non ammette prova contraria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non consente di censurare la mera valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o affetta da contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva, non quando sia semplicemente ritenuta insufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo; non è ammessa una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
Le spese seguono la soccombenza, ma la loro liquidazione resta nei limiti del potere discrezionale del giudice di merito.
In presenza di soccombenza reciproca o di altri presupposti, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese; la valutazione della misura della compensazione è sottratta al sindacato di legittimità se non è violato il principio che la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente, non quando il ricorrente contesti la ricostruzione in fatto operata dal giudice.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiede il rispetto del minimo costituzionale della motivazione, parametro usato per delimitare il vizio di motivazione in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 889 c.c., le condutture idriche vanno considerate autonomamente rispetto ai serbatoi cui sono collegate, perché la disciplina delle distanze può operare in modo distinto per ciascun manufatto.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso decisorio; non basta sostenere che il giudice abbia dato una lettura diversa delle risultanze istruttorie.
- La nozione di "tubi d'acqua" di cui all'art. 889, comma 2, c.c. comprende ogni conduttura destinata al passaggio o allo scolo dell'acqua, anche se il flusso è intermittente o si verifica solo all'apertura dei rubinetti.
- La presunzione di pericolosità derivante dalla violazione della distanza legale delle tubazioni idriche opera in via oggettiva e non è superabile con la prova che l'impianto sia usato solo saltuariamente.
- La regolazione delle spese processuali, anche in ipotesi di soccombenza reciproca, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
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