Cassazione Penale, Sentenza n. 33967/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per uso di stupefacenti) e all'art. 4 della L. n. 110/1975 (porto di un coltello), deducendo violazione di legge e omessa motivazione per non aver applicato l'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Sostiene che la continuazione tra i reati e le circostanze (incensuratezza, modalità non offensive) non osterebbero all'applicazione della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna pronunciata in grado di merito. Ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse adeguata: era stata ricostruita la vicenda (guida in evidente stato di alterazione, rifiuto dell'accertamento sanitario, possesso di coltello senza giustificato motivo e rinvenimento di sostanza stupefacente), e motivatamente esclusa l'applicazione dell'art. 131-bis perché il fatto non aveva il minimo disvalore richiesto, considerata la potenziale pericolosità per la pubblica incolumità. Condanna anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, codice della strada
Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti volti a verificare l'uso di sostanze stupefacenti integra il reato previsto dalla norma; qui è stato ritenuto provato il rifiuto nonostante i sintomi compatibili con l'assunzione di stupefacenti.
Sanziona il porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere; il coltello con lama di 8 cm è stato ritenuto ingiustificatamente portato e dunque penalmente rilevante.
Disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Le Sezioni Unite richiamate hanno chiarito che la continuazione non è di per sé incompatibile con l'art. 131-bis, ma la sua applicazione richiede una valutazione complessiva e discrezionale dei criteri indicati dalla norma e dall'art. 133, comma 1.
art. 133, comma 1, codice penale
Criteri direttivi da utilizzare (natura e gravità del fatto, finalità, modalità, danno/pericolo, colpevolezza) affinché il giudice possa valutare l'esiguità del disvalore e l'eventuale applicabilità dell'art. 131-bis.
Sentenza Sezioni Unite n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)
La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità e per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti
La Corte ribadisce che la continuazione non esclude automaticamente la particolare tenuità; tuttavia l'applicabilità dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e motivata dei criteri indicati, e può essere negata se emergono elementi di pericolosità o serialità.
Sentenza Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Sottolinea l'importanza della caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza e della valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza nell'applicazione della particolare tenuità.
Massime di principio
- L'esistenza di più reati in continuazione non esclude a priori l'applicazione dell'art. 131-bis: il giudice deve valutare caso per caso la compatibilità alla luce dei criteri di gravità, modalità, danno/pericolo e colpevolezza.
- La motivazione del giudice di merito sul diniego dell'art. 131-bis è difficilmente sindacabile in Cassazione se è congrua e priva di vizi logico-giuridici.
- Il possesso ingiustificato di un'arma o di un coltello e la sussistenza di elementi che fanno ritenere una pericolosità verso la pubblica incolumità sono fattori che possono escludere la particolare tenuità del fatto.
- L'ammissione di uso di stupefacenti unita al rifiuto degli accertamenti può aumentare il disvalore della condotta e ostare all'applicazione della causa di non punibilità.
- Nel valutare l'eventuale applicazione dell'art. 131-bis il giudice deve prendere in considerazione sia le modalità soggettive (intensità del dolo, motivazioni) sia le conseguenze oggettive (danno o pericolo) e motivare puntualmente la decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33954/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33958/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33960/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33961/2022 del 15/09/2022
- Sentenza penale · 15 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33962/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →