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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27743/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale di somme erogate da un fondo di previdenza complementare di un istituto bancario in favore di un ex dipendente poi deceduto. Il contribuente aveva chiesto il rimborso IRPEF sul presupposto che: a) i contributi versati al fondo fossero in parte detraibili/dedotti dal reddito, perché a suo dire a suo carico; b) sulla prestazione una tantum liquidata dal fondo dopo la cessazione della rendita periodica dovesse applicarsi, oltre alla riduzione per contributi già tassati, anche l’aliquota del 12,50% limitatamente alla componente di rendimento. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la domanda del contribuente, ritenendo che la somma una tantum avesse funzione sostitutiva della rendita e che, quindi, dovesse essere tassata solo in parte, con ulteriore abbattimento del 12,50%. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione delle norme TUIR in tema di imponibilità dei contributi, sostenendo che i contributi della previdenza complementare erano in realtà a carico del datore di lavoro o comunque volontari, e dunque imponibili, essendo esenti solo quelli obbligatori per legge; secondo, violazione delle norme sul reddito di capitale e dell’art. 2697 c.c., deducendo che l’aliquota del 12,50% poteva applicarsi solo alla parte della prestazione effettivamente corrispondente a rendimento da investimento e non all’intero importo, dovendosi accertare e provare la quota di rendimento, accertamento non compiuto dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato, in continuità con la propria giurisprudenza, che la prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare bancario in luogo della pensione integrativa costituisce reddito della stessa categoria della prestazione sostituita e va tassata con il medesimo regime fiscale. Ha inoltre precisato che nella base imponibile rientrano anche i contributi versati dal dipendente quando abbiano natura facoltativa, poiché l’esenzione riguarda solo i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Quanto alla tassazione al 12,50%, la Corte ha cassato la sentenza perché la CTR non aveva verificato in concreto se e in quale misura gli accantonamenti avessero prodotto un rendimento finanziario sul mercato, rendendo necessaria una nuova indagine, eventualmente anche mediante CTU, per distinguere la parte imponibile secondo la tassazione separata dalla sola parte di rendimento assoggettabile al 12,50%. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge richiamato dall’Agenzia per entrambi i motivi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2

    Richiamato dall’Agenzia nella versione ratione temporis; la Corte applica la disciplina della tassazione separata delle prestazioni sostitutive della pensione integrativa.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, lett. a

    Nel testo vigente ratione temporis esenta dall’imponibile solo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi facoltativi alla previdenza complementare restano imponibili.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1

    Richiamato per la qualificazione fiscale della prestazione erogata dal fondo quale reddito della stessa categoria di quello sostituito.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7-bis

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tassazione della prestazione e alla distinzione tra capitale e rendimento.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama l’esigenza di prova specifica del rendimento finanziario per applicare l’aliquota agevolata del 12,50% solo alla componente effettivamente maturata dagli investimenti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2

    La prestazione in capitale erogata in sostituzione della pensione integrativa è considerata reddito della stessa categoria di quella sostituita.

  • L. n. 482 del 1985, art. 6

    È la norma indicata per l’applicazione dell’aliquota del 12,50% alla sola parte della prestazione corrispondente al rendimento netto da investimento.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a)

    Per il residuo della somma erogata, non riconducibile a rendimento, si applica il regime di tassazione separata.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19

    Indicata come corrispondente disciplina vigente al momento della decisione, in sostituzione dell’art. 17 TUIR.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51

    Norma attuale richiamata come corrispondente all’art. 48 TUIR ratione temporis, in tema di imponibilità dei contributi.

Massime di principio

  • Le prestazioni in capitale erogate da un fondo di previdenza complementare in sostituzione della pensione integrativa assumono la stessa categoria reddituale della prestazione sostituita e devono seguire il medesimo regime fiscale.
  • L’esenzione da imposizione per i contributi previdenziali riguarda solo quelli obbligatori per legge; i contributi facoltativi o comunque non imposti da una disposizione legislativa concorrono a formare l’imponibile.
  • L’aliquota del 12,50% può essere applicata soltanto alla quota della prestazione che sia specificamente dimostrata come rendimento finanziario da investimento del capitale accantonato, non all’intero importo erogato.
  • Quando si controverte sulla distinzione tra capitale e rendimento in un fondo di previdenza complementare, il giudice di merito deve accertare in concreto se e in quale misura gli accantonamenti siano stati investiti e abbiano prodotto plusvalenze, anche mediante consulenza tecnica se necessaria.
  • In mancanza di prova della quota di rendimento, non è legittimo estendere automaticamente il trattamento fiscale agevolato all’intera somma liquidata dal fondo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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