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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29329/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società acquirente e il venditore avevano impugnato un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla compravendita di un immobile abitativo sito in Varese. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo congruamente motivato l'avviso di rettifica sulla base di nove atti di compravendita comparativi, di fotografie e del rogito notarile, oltre che del valore medio immobiliare di zona e della successiva locazione dell'immobile a un canone ritenuto coerente. Nel ricorso per cassazione la società lamentava violazione degli artt. 51, comma 1, e 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986, dell'art. 7 L. n. 212/2000, degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che l'Ufficio non avesse allegato all'avviso i nove atti di compravendita utilizzati per il confronto né ne avesse riprodotto il contenuto essenziale, con conseguente lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione, osservando che in materia di imposta di registro i criteri di stima previsti dall'art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 sono pariordinati e che l'avviso può legittimamente fondarsi su elementi comparativi e su altri elementi di valutazione, purché non generici. Ha inoltre affermato che l'obbligo motivazionale può essere assolto anche per relationem, quando l'atto riproduca il contenuto essenziale dei documenti richiamati, e che nel caso concreto tale riproduzione risultava dal verbale di contraddittorio precedente all'avviso, consentendo alla contribuente di conoscere i parametri utilizzati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 1, d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato come norma invocata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che, in materia di imposta di registro, i criteri di stima per la rettifica del valore dichiarato sono pariordinati e possono fondare l'accertamento anche in combinazione con altri elementi di valutazione.

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986

    Non è violato quando l'avviso contenga la riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati o quando tale contenuto sia comunque conosciuto dal contribuente; non occorre l'allegazione integrale degli atti comparativi.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, mediante il richiamo ad altri atti o documenti di cui sia riprodotto il contenuto essenziale.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro processuale; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro processuale; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa, esclusa dalla Corte perché la motivazione dell'atto era sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge, utilizzata come base del motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato ai fini della declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la rettifica del valore dichiarato in una compravendita immobiliare può legittimamente fondarsi su criteri comparativi e su altri elementi di valutazione, purché questi ultimi siano indicati in modo non generico e consentano al contribuente di difendersi in modo effettivo.
  • L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem: è sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati, senza necessità di allegazione integrale, quando ciò renda individuabili il parametro e le ragioni della pretesa.
  • Se il contribuente è posto in grado di conoscere i criteri e gli elementi essenziali utilizzati dall'Ufficio, non può utilmente dedurre la violazione del diritto di difesa per mancata allegazione dei documenti comparativi.
  • La motivazione dell'avviso di rettifica delimita le ragioni difendibili dall'Amministrazione nel successivo giudizio, ma non richiede l'esposizione analitica di tutti gli elementi fattuali sottesi alla stima, essendo sufficiente l'enunciazione dei criteri astratti applicati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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