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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31116/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Catania che aveva rigettato tutte le sue domande di protezione: riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione conteneva quattro motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale. La procura, apposta in calce al ricorso, indicava gli estremi del decreto impugnato ma non riportava la data di rilascio del mandato e non conteneva una certificazione espressa del difensore circa la posteriorità del conferimento rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto per il ricorso per cassazione avverso i decreti resi ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nei ricorsi per cassazione avverso decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e tale posteriorità deve risultare espressamente certificata dal difensore. Poiché nella procura non era indicata la data di conferimento e non vi era una certificazione idonea della sua posteriorità, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Non sono state liquidate spese di lite, perché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008

    la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima

    nelle controversie disciplinate da questa norma la procura per il ricorso per cassazione richiede un requisito speciale di posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto e la relativa certificazione da parte del difensore è condizione di ammissibilità

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale al difensore, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, integrata dalla disciplina speciale dettata per i procedimenti di protezione internazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    è il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso decreti emessi nel procedimento di protezione internazionale, la procura speciale non è valida se non risulta espressamente conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.
  • La certificazione del difensore deve riguardare non solo l'autenticità della firma del conferente, ma anche la data di rilascio della procura, ove richiesta dalla disciplina speciale.
  • La mancanza della data di conferimento o della sua espressa certificazione determina l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
  • Quando la parte intimata non svolge difese e il ricorso è dichiarato inammissibile, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite; resta però ferma, se dovuta, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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