Cassazione Civile, Ordinanza n. 29730/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
Due medici avevano agito contro lo Stato chiedendo il risarcimento/indennizzo per la mancata attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi, relativamente a corsi seguiti in anni compresi tra il 1983 e il 1991. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata: per uno dei ricorrenti perché la specializzazione in "Malattie dell'apparato cardiovascolare" non sarebbe compresa negli elenchi delle direttive; per l'altro perché non sarebbe dovuto alcun compenso per il secondo diploma di specializzazione in Urologia, ritenuto non risarcibile. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) violazione di norme interne e comunitarie per il rigetto della domanda relativa al secondo corso di specializzazione del primo ricorrente; (2) censura processuale per asserita tardività dell'eccezione sulla seconda specializzazione; (3) violazione delle norme europee e costituzionali per il rigetto della domanda dell'altro ricorrente, sostenendo l'equipollenza della specializzazione in malattie cardiovascolari a specializzazioni ricomprese nelle direttive; (4) vizio di motivazione per mancata spiegazione del mancato riconoscimento dell'equipollenza; (5) erronea regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla posizione del ricorrente che aveva conseguito il secondo diploma di specializzazione, ritenendo erroneo il rigetto della sua domanda: la circostanza di avere già ottenuto una prima specializzazione non esclude di per sé il diritto all'indennizzo per il secondo corso, né si può pretendere dal medico la prova negativa di non aver svolto attività lavorativa. Ha invece rigettato i motivi relativi all'altro ricorrente, confermando che la specializzazione in "Malattie dell'apparato cardiovascolare" non risultava compresa negli elenchi direttivi e che l'asserita equipollenza costituiva questione di fatto non ritualmente introdotta e comunque non dedotta con specifiche allegazioni. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito per il primo ricorrente e rigettato per il secondo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata solo in relazione alla posizione del primo ricorrente, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità; per il secondo ricorrente il ricorso è stato rigettato, senza spese per l'assenza di difese delle amministrazioni intimate, ma con aggravio del contributo unificato.
Norme richiamate
nei giudizi con litisconsorzio facoltativo e causa scindibile non occorre ordinare la notificazione dell'impugnazione ai litisconsorti non evocati, se per essi l'impugnazione è ormai preclusa
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
vengono indicati come parametri di deduzione dei vizi di violazione di legge e di motivazione; il vizio motivazionale è confinato al "minimo costituzionale"
art. 6, comma 2, L. 30 novembre 1989, n. 398
"Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo"
la norma è ritenuta estranea alla controversia, perché riguarda borse di studio e non l'indennizzo dovuto per la mancata attuazione delle direttive europee
artt. 5 e 7 Direttiva CEE 75/362
l'inclusione del corso o la sua equipollenza a specializzazioni riconosciute in almeno due Stati membri costituisce fatto costitutivo del diritto all'indennizzo; la corrispondenza deve essere allegata e, se necessario, provata dall'attore
art. 13 Direttiva 82/76
richiamata quale fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione della formazione specialistica
artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea
richiamati come norme del diritto dell'Unione a sostegno della pretesa dei medici specializzandi
art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea
richiamato come parametro di cooperazione e attuazione del diritto comunitario
art. 117 Cost., comma 1
richiamato in relazione all'obbligo dello Stato di rispettare gli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato come disciplina nazionale di attuazione della formazione specialistica
invocati dai ricorrenti per contestare l'impostazione processuale e probatoria seguita dalla Corte d'appello
richiamati per sostenere la tardività della difesa sulla seconda specializzazione; la Corte afferma che si trattava di mera difesa e non di eccezione in senso stretto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del ricorrente soccombente
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per il contributo unificato
richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza
richiamato per la compensazione delle spese, ritenuta giustificata in primo grado
richiamato nel motivo sulle spese, ma senza accoglimento
l'accoglimento del motivo principale comporta la caducazione per effetto espansivo interno della statuizione sulle spese riferita alla posizione del ricorrente vittorioso
richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che l'attore deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, ma non può essere gravato di una prova negativa non ragionevole
richiamati nel motivo relativo alle prove e agli indizi, senza specifico accoglimento
Cass. Sez. U, n. 8053/2014
richiamata per affermare che il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
Massime di principio
- Nel giudizio per il risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi, l'inclusione del corso seguito tra quelli contemplati dalle direttive, oppure la sua concreta equipollenza a una specializzazione riconosciuta, costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere allegato e, se contestato, provato dall'attore.
- La diversa denominazione di una specializzazione non basta, da sola, a fondare né a escludere il diritto all'indennizzo: ciò che rileva è la corrispondenza sostanziale del corso, in termini di insegnamenti, durata e contenuto formativo, rispetto alle specializzazioni contemplate dalla disciplina comunitaria.
- La mera deduzione, in appello o in cassazione, dell'equipollenza di un corso specialistico è inammissibile se la questione fattuale non risulta ritualmente allegata e coltivata nel merito con specifiche circostanze di fatto.
- La difesa che contesta l'idoneità giuridica del fatto costitutivo della domanda, senza introdurre un fatto estintivo, modificativo o impeditivo diverso, è una mera difesa e non soggiace alle preclusioni delle eccezioni in senso stretto.
- In tema di motivazione della sentenza, il sindacato di legittimità è limitato alle anomalie motivazionali radicali; non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di riesame del merito o della sufficienza della motivazione.
- L'attore non può essere gravato della prova di fatti negativi meramente ipotetici o di presunzioni non supportate da massime di अनुभवienza, come l'assunto che la pregressa specializzazione implichi necessariamente lo svolgimento di attività lavorativa impediente la frequenza di un ulteriore corso.
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