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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36811/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava con ricorso per cassazione il decreto con cui il Giudice di pace aveva disposto, per la seconda volta, la proroga del trattenimento presso il CPR di Torino. La proroga era stata giustificata richiamando integralmente le deduzioni della Questura, secondo cui lo straniero si era più volte rifiutato di sottoporsi al tampone molecolare richiesto per il rimpatrio, adempimento ritenuto necessario dalle autorità del Paese di destinazione. Con il primo motivo si denunciava la nullità del provvedimento per motivazione apparente o inesistente, per asserita mancanza di specifica verifica dei presupposti di cui all'art. 14 d.lgs. 286/1998 e di confutazione delle difese. Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, sostenendo che il rifiuto di effettuare il tampone non avrebbe potuto giustificare l'inattività amministrativa né la proroga del trattenimento, anche perché la P.A. avrebbe dovuto prima individuare il vettore del rimpatrio e solo successivamente disporre il test nelle 72 ore antecedenti l'ingresso nel Paese di origine.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la motivazione del decreto del Giudice di pace, essendo fondata sul richiamo integrale alle deduzioni della Questura, soddisfaceva il requisito del "minimo costituzionale". Ha dichiarato manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che il ricorrente non contestava che il tampone nasofaringeo fosse un adempimento necessario per il rimpatrio; il suo rifiuto aveva oggettivamente impedito l'organizzazione dell'operazione, per causa non imputabile alla P.A., legittimando così la proroga del trattenimento. La Corte ha inoltre escluso che la P.A. dovesse necessariamente individuare preventivamente il vettore prima del tampone, poiché ciò imporrebbe un'attività organizzativa potenzialmente vana se poi il trattenuto rifiutasse il test. Nessuna liquidazione delle spese, perché il Ministero non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro di deduzione dei vizi di nullità della motivazione e di violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    commi 4, 5 e 5-bis; comma 5

    disciplina il trattenimento e la sua proroga; la proroga è ritenuta legittima quando il rimpatrio è ostacolato da cause non imputabili alla pubblica amministrazione.

  • Direttiva 2008/115/CE

    evocata dal ricorrente in relazione ai presupposti del trattenimento/proroga, ma non accolta dalla Corte come ostativa alla decisione impugnata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del vizio di motivazione; la Corte ritiene sufficiente una motivazione che raggiunga il "minimo costituzionale".

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione per relationem è sufficiente quando richiami in modo integrale e comprensibile le ragioni poste a base del provvedimento presupposto, purché consenta di individuare l'iter logico seguito e raggiunga il minimo costituzionale.
  • La proroga del trattenimento dello straniero è legittima quando il rimpatrio risulti impedito da un comportamento del trattenuto che ostacoli un adempimento necessario all'esecuzione del rimpatrio e tale ostacolo non sia imputabile alla pubblica amministrazione.
  • Non è configurabile violazione di legge per mancata preventiva individuazione del vettore se tale attività organizzativa risulta logicamente inutile o prematura rispetto a un adempimento preliminare indispensabile, il cui mancato svolgimento da parte del trattenuto renda incerta o inutile la stessa predisposizione del rimpatrio.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in astratto la sequenza organizzativa della P.A. senza scalfire il presupposto decisivo del necessario adempimento richiesto per il rimpatrio è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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