Cassazione Civile, Ordinanza n. 00547/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento TARSU per l'annualità 2012 relativo a locali siti in Bologna, adibiti a bar-ristorante all'interno di un complesso sportivo. La società utilizzatrice aveva presentato denunce di occupazione/iscrizione ai fini TARSU/TARI e il Comune, a seguito di sopralluogo, aveva contestato una maggiore superficie imponibile. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva invece ritenuto che soggetto passivo non fosse la società che gestiva il bar-ristorante, ma la società proprietaria/gestore del circolo sportivo, valorizzando l'asserita accessorietà dell'attività di somministrazione rispetto a quella sportiva e il preteso controllo del circolo sull'attività ristorativa. Il Comune ricorre per cassazione con sei motivi: denuncia la violazione delle norme TARSU sulla soggettività passiva, sostenendo che il tributo grava su chi occupa o detiene concretamente i locali e produce i rifiuti; censura l'applicazione della disciplina sui centri commerciali integrati e sui servizi comuni, ritenuta inconferente rispetto a un affitto d'azienda; contesta l'interpretazione del contratto di affitto di ramo d'azienda e delle clausole contrattuali; deduce l'erronea valorizzazione delle denunce del contribuente e dell'onere probatorio; lamenta motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi; richiama infine gli artt. 2 e 53 Cost. per affermare che pattuizioni tra privati non possono spostare il soggetto passivo verso l'ente pubblico o verso soggetti diversi da chi effettivamente detiene i locali. La società resistente replica che il Comune aveva poi annullato in autotutela l'avviso per l'annualità 2012, oltre ad altri atti e a rideterminare solo annualità successive, producendo documentazione in tal senso.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso perché rileva che il Comune ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento TARSU relativo all'annualità 2012, che costituiva l'oggetto del giudizio. Tale annullamento elimina la pretesa fiscale e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del processo, determinando la cessazione della materia del contendere. La Corte dichiara quindi estinto il giudizio; richiama il principio secondo cui l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo comporta, anche in cassazione, una decisione di cassazione senza rinvio per estinzione del processo. Regola le spese secondo soccombenza virtuale a favore della contribuente e afferma che non opera il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
La tariffa/tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi.
Soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62; ai fini del tributo rileva l'effettiva utilizzazione dei locali e la concreta produzione dei rifiuti.
Richiamato dal ricorrente come disciplina riferita a locali in multiproprietà e centri commerciali integrati, ritenuta non pertinente alla fattispecie di affitto d'azienda.
Prevede la denuncia unica dei locali e aree tassabili da parte dei soggetti passivi; il ricorrente ne deduce il rilievo probatorio e la correlazione con la soggettività passiva.
Norma richiamata unitamente all'art. 70 nel motivo di ricorso sulle denunce TARSU/TARI e sulla prova dell'occupazione dei locali.
art. 4 regolamento comunale Tarsu
Richiamato dal ricorrente quale disciplina comunale della tassa, coerente con il criterio dell'effettiva occupazione/detenzione dei locali.
art. 20 regolamento comunale Tarsu
Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina locale sulla denuncia e gestione del tributo.
Richiamato per sostenere la corretta qualificazione del contratto di affitto di ramo d'azienda.
Richiamato per la disciplina dell'usufrutto/gestione dell'azienda e, per analogia nel motivo, della disponibilità dell'azienda affittata.
Richiamato per la disciplina dell'affitto d'azienda e il trasferimento della gestione del complesso aziendale al conduttore.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla qualificazione del rapporto contrattuale e sulla disponibilità dei locali.
Richiamati per contestare l'interpretazione della CTR, ritenuta contrastante con il significato letterale e complessivo delle clausole contrattuali.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dal ricorrente per affermare che il rapporto tributario si fonda sulle dichiarazioni del contribuente, secondo correttezza e buona fede.
art. 2 Cost.
Richiamato nel sesto motivo a sostegno dell'irrilevanza di pattuizioni private nel determinare la traslazione del tributo.
art. 53 Cost.
Richiamato nel sesto motivo per sostenere che la soggettività passiva deve corrispondere alla capacità contributiva e al presupposto reale del tributo.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
Richiamato dalla Corte come base normativa dell'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere nel contenzioso tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11
Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in presenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Richiamati quale base procedurale della decisione in camera di consiglio e della declaratoria finale di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel tributo sui rifiuti, il soggetto passivo va individuato in chi occupa o detiene concretamente i locali o le aree tassabili e, in linea di principio, in chi in fatto produce i rifiuti, non nella sola titolarità formale o nella mera configurazione economica dell'attività.
- Le disposizioni speciali sui locali in multiproprietà o sui centri commerciali integrati non sono automaticamente estensibili a fattispecie di affitto d'azienda: la loro applicazione richiede la sussistenza dei presupposti tipici espressamente previsti dalla norma.
- Quando l'atto impositivo oggetto di impugnazione viene annullato in autotutela dall'amministrazione, viene meno l'oggetto del giudizio e l'interesse alla decisione, con conseguente cessazione della materia del contendere anche in cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte deve dichiarare la cassazione senza rinvio e regolare le spese secondo la soccombenza virtuale; il raddoppio del contributo unificato non opera se il processo si chiude per tale causa.
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