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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33454/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma dovuta in relazione a un affidamento concesso a una società debitrice principale e garantito da fideiussione prestata da una persona poi deceduta. Gli eredi del fideiussore e la debitrice principale hanno opposto il decreto deducendo, tra l’altro, la mancanza di un valido rapporto fideiussorio, il difetto di legittimazione attiva della mandataria della banca, la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. e l’estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c. In appello è stata confermata la decisione di primo grado, ritenendo insussistenti la liberazione del fideiussore e la nullità degli interessi applicati. In cassazione i ricorrenti hanno articolato due motivi: (1) nullità totale o parziale delle fideiussioni omnibus perché conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia per violazione antitrust, con conseguente liberazione del fideiussore e decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c.; (2) erronea statuizione sulle spese di lite, assunta come conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo solo in parte infondato e in parte inammissibile: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui le fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali sono nulle solo parzialmente, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema vietato, salvo diversa volontà delle parti, ma ha osservato che nel caso concreto i ricorrenti non avevano allegato tempestivamente nei gradi di merito i fatti costitutivi della dedotta nullità, né avevano indicato la produzione dei documenti necessari (parere AGCM e provvedimento Banca d’Italia). Ha inoltre dichiarato inammissibile, per novità, la censura relativa all’art. 1957 c.c. Quanto al secondo motivo, lo ha qualificato come un mero "non motivo", perché pretendeva la caduta automatica della condanna alle spese per effetto dell’eventuale accoglimento del primo motivo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    evocato nei gradi di merito come causa di liberazione del fideiussore per concessione o mantenimento di credito al debitore principale in condizioni peggiorative; la Corte non lo esamina nel merito perché il ricorso è rigettato

  • art. 1955 c.c.

    evocato in appello e nei fatti di causa come possibile causa di estinzione della garanzia; non è oggetto di decisione specifica in cassazione

  • art. 1957 c.c.

    la censura è dichiarata inammissibile per novità, poiché non risultava ritualmente dedotta e documentata nei gradi di merito

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità della fideiussione; la Corte ribadisce che la nullità, se collegata a profili antitrust, è solo parziale salvo prova dell’interdipendenza dell’intero assetto negoziale

  • art. 1419, primo comma, c.c.

    richiamato per la disciplina della nullità parziale; la Corte sottolinea il favor per la conservazione del contratto e l’eccezionalità dell’estensione della nullità all’intero negozio

  • art. 1322 c.c.

    il giudizio di meritevolezza va riferito allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza o chiarezza delle singole clausole

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990

    norma antitrust richiamata per sostenere la nullità delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI vietato

  • art. 2, comma 3, L. n. 287/1990

    richiamato, in combinazione con l’art. 1419 c.c., quale base della nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali

  • art. 101 TFUE

    richiamato nel principio delle Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    evocato per il rilievo officioso della nullità, ma la Corte precisa che tale potere è esercitabile solo se i fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del ricorso per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    richiamato per escludere che la censura sulle spese potesse essere proposta come autonoma doglianza, poiché la loro caducazione segue automaticamente l’eventuale cassazione della decisione di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    base del procedimento in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le fideiussioni conformi a uno schema anticoncorrenziale vietato non sono automaticamente nulle nella loro interezza: la sanzione, di regola, colpisce solo le clausole riproduttive dell’intesa illecita, salvo prova di una diversa volontà delle parti o dell’inscindibilità dell’intero assetto contrattuale.
  • L’estensione della nullità parziale all’intero contratto ha carattere eccezionale e grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare l’interdipendenza tra la clausola nulla e il resto del negozio; il giudice non può dichiararla d’ufficio in assenza dei fatti costitutivi tempestivamente allegati.
  • Il rilievo officioso della nullità contrattuale è consentito anche in appello e in cassazione, ma solo in presenza di un compendio fattuale già introdotto ritualmente nel processo; il giudice non può supplire con accertamenti di fatto nuovi, pena violazione del contraddittorio.
  • La deduzione di una nullità per violazione della disciplina antitrust richiede l’allegazione e la produzione dei documenti idonei a dimostrare la riconducibilità concreta del contratto allo schema illecito; senza tali elementi la censura non è scrutinabile utilmente.
  • Una censura sulle spese di lite che si limiti a dipendere dall’auspicato accoglimento di altri motivi non integra un vero motivo di ricorso, perché la regolazione delle spese segue automaticamente l’esito dell’impugnazione ai sensi dell’art. 336 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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