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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02575/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una contravvenzione in materia di armi. In fatto, gli era stato contestato di aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, una mazza da baseball lunga complessivamente 72 cm. Con un motivo unico ha dedotto, cumulativamente, erronea applicazione della legge penale e omessa o contraddittoria motivazione, sostenendo che il reato fosse ormai estinto per prescrizione e che tale estinzione non fosse stata dichiarata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il reato contravvenzionale contestato avesse un termine ordinario di prescrizione di quattro anni, elevabile fino a cinque, e che, essendo il fatto risalente al 17/12/2019, il termine massimo sarebbe maturato il 17/12/2024. Tuttavia ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite sulla sospensione del corso della prescrizione per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017 (dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019), applicabile al caso di specie, con conseguente mancato spirare del termine prescrizionale. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma incriminatrice della contravvenzione contestata, ritenuta integrata dal porto fuori dell'abitazione, senza giustificato motivo, di una mazza da baseball.

  • art. 159 cod. pen.

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

    La sospensione della prescrizione continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017; per i fatti commessi dal 1 gennaio 2020 opera invece la diversa disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata quale fonte del regime di sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Richiamata solo per escludere che abbia abrogato retroattivamente il regime di sospensione della prescrizione di cui alla legge n. 103 del 2017.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Richiamata solo per affermare che la nuova disciplina della prescrizione non elimina retroattivamente quella previgente per i fatti commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017.

Massime di principio

  • Nei reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen. continua a operare, senza effetti abrogativi retroattivi da parte delle riforme successive.
  • Per stabilire se la prescrizione sia maturata occorre individuare correttamente il dies commissi delicti e verificare quale regime temporale della prescrizione sia applicabile al fatto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, il pagamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
  • La deduzione della prescrizione non è accoglibile se il termine, pur astrattamente calcolabile, risulta sospeso per effetto della disciplina applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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