Cassazione Civile, Ordinanza n. 34814/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società di telecomunicazioni aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme relative a varie utenze telefoniche e diversi servizi, per un importo iniziale di euro 88.556,87 oltre accessori. La società ingiunta aveva proposto opposizione, ottenendo in primo grado la revoca del decreto per ritenuta genericità della domanda monitoria e difetto di prova. In appello, però, la pretesa era stata in parte accolta, con riconoscimento della prescrizione di una parte del credito e condanna dell'opponente al pagamento di euro 51.850,88 oltre interessi. La società debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 638 e 125 c.p.c., sostenendo la nullità del ricorso monitorio per genericità, perché indicava solo "varie utenze telefoniche" e "diversi servizi" e richiamava fatture in modo ellittico, senza specificazione sufficiente; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo un'asserita inversione dell'onere della prova in favore della società creditrice; 3) omesso esame di fatti decisivi, ma con censura ritenuta estremamente generica; 4) violazione degli artt. 1264 e 2697 c.c., contestando la prova della legittimazione della società creditrice rispetto a crediti derivanti da una cessione e la prova della notificazione/accettazione della cessione al debitore ceduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la doglianza tendeva a riesaminare una questione di merito: la Corte d'appello aveva valorizzato l'elenco analitico delle fatture, il riferimento alla maxi-fattura e la condotta non contestativa della debitrice, ricostruendo l'esistenza del credito e dei servizi. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché non vi era stata alcuna inversione dell'onere della prova e il giudice di merito aveva applicato correttamente l'art. 2697 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per radicale genericità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza nella parte relativa alla cessione del credito e, nella restante parte, perché mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del ricorso monitorio per genericità; la Corte non accoglie la censura, ritenendo la doglianza infondata e in parte attinente al merito.
Richiamato insieme all'art. 638 c.p.c. per denunciare la pretesa genericità dell'atto introduttivo; la censura è stata ritenuta infondata.
La Corte ribadisce che non vi è stata inversione dell'onere della prova e che il giudice d'appello ha correttamente applicato la regola di riparto probatorio, valorizzando anche la condotta della parte debitrice.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti in ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità.
Richiamato per contestare l'efficacia della cessione del credito verso il debitore ceduto; la Corte reputa la censura inammissibile perché non autosufficiente e in parte volta a un riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Citato nel ragionamento del giudice di merito riportato in sentenza, in tema di requisiti del decreto ingiuntivo e dell'allegazione del credito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che mira sostanzialmente a rivalutare l'apprezzamento di fatti, documenti e prove compiuto dal giudice di merito è inammissibile o manifestamente infondata, se non denuncia un vero vizio di legittimità.
- Il ricorso monitorio deve contenere un'allegazione sufficientemente specifica del credito, ma la sufficienza dell'esposizione e il valore degli elementi documentali prodotti sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o di violazione di legge realmente sussistente.
- La deduzione di una violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata quando il giudice di merito non abbia invertito l'onere probatorio, ma abbia semplicemente ritenuto assolto o non assolto l'onere secondo la ricostruzione del fatto e delle prove.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve essere specifico e autosufficiente; la mera evocazione generica di documenti o dichiarazioni non consente il controllo di legittimità.
- La contestazione della legittimazione del creditore cessionario richiede una compiuta allegazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La deduzione del difetto di prova della cessione del credito o della sua opponibilità al debitore non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio in sede di cassazione.
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