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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24949/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

La proprietaria ha convenuto in giudizio il gestore del servizio idrico perché, secondo la sua prospettazione, erano stati installati su una porzione di sua proprietà alcuni contatori dell'acqua a servizio di un immobile vicino, senza autorizzazione, con conseguente occupazione abusiva dell'area e ostacolo alle manovre dei veicoli su strada privata. Il tribunale aveva ritenuto illegittima l'occupazione ma aveva respinto il risarcimento del danno. La corte d'appello, invece, ha ritenuto che sull'area insistesse una servitù già costituita dal dante causa della proprietaria a favore di un terzo e che i contatori fossero stati collocati nell'esercizio di tale servitù; ha inoltre escluso un concreto pregiudizio alla viabilità, ritenendo che la carreggiata fosse stata ridotta di soli 38 cm. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) omessa o insufficiente motivazione e violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte d'appello valorizzato un documento sulla servitù ritenuto "nuovo", nonostante fosse già in atti ed esaminato dal CTU; 2) vizio motivazionale sull'esistenza e sulla collocazione della servitù, assumendosi che essa gravasse in altro punto e non dove erano stati collocati i contatori; 3) violazione dell'art. 1058 c.c., sostenendosi che sarebbe illegittimo riconoscere una servitù o reputarne corretto l'esercizio in un luogo diverso da quello di costituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la corte d'appello poteva dare al documento un diverso valore probatorio rispetto al primo giudice, e comunque non era decisivo stabilire se il documento fosse già in atti, mancando interesse alla censura. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del fatto, cioè del punto esatto in cui fosse posta la servitù, attività riservata al giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché presupponeva un accertamento fattuale diverso da quello compiuto in appello: essendo stata accertata la coincidenza tra il luogo della servitù e quello di installazione dei contatori, non vi era violazione dell'art. 1058 c.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta non decisiva e comunque non idonea a fondare un vizio di legittimità, poiché la corte d'appello poteva attribuire al documento probatorio un diverso valore rispetto al primo giudice.

  • art. 1058 c.c.

    La norma non risulta violata quando il giudice di merito accerta in fatto che la servitù insiste proprio nel luogo in cui l'opera o l'installazione è stata collocata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica, se dovuto, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento motivato e coerente.
  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per contestare un accertamento in fatto; se la doglianza presuppone una diversa collocazione della servitù o una diversa ricostruzione del luogo di esercizio, essa è inammissibile.
  • Il giudice d'appello può attribuire ai documenti già acquisiti un diverso valore probatorio rispetto al primo giudice, e tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti dei vizi consentiti.
  • Ai fini della legittimità dell'installazione di manufatti o impianti su un fondo altrui, rileva l'accertamento in concreto della sussistenza e della collocazione della servitù, non essendo sufficiente una deduzione astratta di violazione dell'art. 1058 c.c.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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