Cassazione Penale, Ordinanza n. 19527/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli proponibili avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., con cui il GIP aveva applicato la pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 8.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avesse motivato il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che, nel rito del patteggiamento, non è deducibile con ricorso per cassazione la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, trattandosi di valutazione di merito incompatibile con la natura del rito.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta, cui si applica il regime di impugnazione speciale
indica la trattazione del ricorso nelle forme camerali previste per tale tipologia di impugnazione
limita i motivi di ricorso per cassazione contro il patteggiamento ai soli casi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
viene richiamata come fonte di introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile nel ricorso avverso patteggiamento, perché richiede un apprezzamento di merito incompatibile con il rito
la Corte esclude che il mancato proscioglimento ex art. 129 possa costituire motivo di ricorso nei limiti del patteggiamento
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della pena concordata
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni sono consentite solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tale elenco è inammissibile.
- Nel patteggiamento non è deducibile in cassazione il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., poiché la sua applicazione richiede valutazioni di merito incompatibili con la struttura del rito.
- La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce autonomo motivo di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento quando la censura non si traduca in uno dei vizi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Il controllo di legittimità sul patteggiamento non può trasformarsi in una revisione del merito sulla sussistenza dei presupposti di non punibilità o sulla opportunità del beneficio, ma resta confinato ai profili di legalità espressamente previsti dalla legge.
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