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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35587/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze ritenendo contraddittoria o manifestamente illogica la motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché il bilancio della società amministrata dai Nardi riportava valori palesemente gonfiati; inoltre hanno dedotto violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) sostenendo che, in qualità di amministratore formale, Nardi Simone dovesse rispondere penalmente per la truffa contestata (art. 640 c.p.) in quanto omesso controllo delle scritture contabili e partecipazione morale/materiale all'illecito. Le parti hanno quindi chiesto l'annullamento della pronuncia assolutoria e della revoca delle statuizioni civili.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi delle parti civili. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato congruamente la formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" (assenza di dolo): l'alterazione delle scritture contabili non è stata ritenuta idonea, in concreto, a determinare gli acquirenti (mancanza di efficienza causale) e la scelta di appostare il valore delle rimanenze è stata attribuita al commercialista, che se ne è assunto la paternità. Inoltre la Corte ha affermato che la posizione di amministratore formale non comporta automatica responsabilità penale per la truffa commessa da altri soggetti delegati: occorre provare la partecipazione materiale o morale dell'amministratore al fatto. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati infondati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che punisce la truffa. Nel caso la Corte ha ritenuto assente il dolo necessario per la condanna di Nardi Simone e ha negato l'efficacia causale dell'alterazione contabile ai fini della determinazione degli acquirenti.

  • artt. 2392, 2476 e 2621 cod. civ.

    Norme del codice civile relative a responsabilità degli organi sociali e fattispecie contabili/falsità; nel giudizio di merito una delle contestazioni in ordine al capo B è stata comunque coperta da prescrizione (art. 2621 richiamato come riferimento procedurale), e il rilievo civilistico non ha determinato automatica responsabilità penale dell'amministratore formale.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivazione contraddittoria o manifesta illogicità indicata come mezzo di impugnazione dalla parte civile; la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello puntuale e non contraddittoria.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Violazione di legge dedotta dalle parti civili; la Cassazione ha escluso l'errore di diritto nell'attribuzione della responsabilità penale all'amministratore formale senza elementi di partecipazione materiale o morale.

  • art. 652 cod. proc. pen.

    Norma che limita l'efficacia del giudicato penale in sede civile. La Corte ha richiamato il contrasto giurisprudenziale: pur sussistendo limitazioni dell'efficacia del giudicato, è comunque riconosciuto il diritto di impugnare alla parte civile (art. 576 c.p.p.).

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Riconosce alla parte civile il diritto di impugnare le sentenze penali; la Cassazione ha confermato che la parte civile ha interesse a proporre ricorso anche contro l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", ma ciò non comporta necessariamente l'annullamento quando la valutazione di merito è congrua.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 36208 del 28/03/2024 e pronunce successive

    Orientamento recente secondo cui la parte civile ha interesse a impugnare la pronuncia assolutoria con la formula "perché il fatto non costituisce reato". La Cassazione ha comunque valutato i motivi sul merito e li ha ritenuti infondati.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore formale non comporta automaticamente responsabilità penale per reati commessi da altri gestori: occorre provare la partecipazione materiale o morale dell'amministratore alla condotta illecita.
  • Per la truffa è necessario dimostrare non solo una falsa rappresentazione, ma anche la sua efficienza causale nel determinare la condotta della vittima; un bilancio formalmente alterato non è automaticamente idoneo a integrare la truffa se gli acquirenti erano comunque a conoscenza dello stato reale.
  • La parte civile ha il diritto di impugnare anche l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", ma il successo del ricorso dipende dalla fondatezza delle contestazioni sulla motivazione e sulla prova; l'esistenza del diritto di impugnazione non sostituisce il controllo di merito corretto da parte del giudice di legittimità.
  • Nelle controversie societarie occorre distinguere la responsabilità civile (più facilmente configurabile per carenze di vigilanza) dalla responsabilità penale (dominio del principio di personalità e necessità di partecipazione all'illecito).
  • In sede di impugnazione penale il difensore delle parti civili deve contestare punti precisi della motivazione, dimostrando l'errore di fatto o di diritto e la rilevanza ai fini del giudizio penale (es. efficienza causale, consapevolezza o partecipazione dell'amministratore).

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