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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28781/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione amministrativa per trasporto di rifiuti in assenza di formulario prescritto. La Provincia aveva notificato l’ordinanza ingiunzione a una società ritenuta obbligata in solido per la violazione contestata a un trasgressore materiale. La Corte d’appello aveva accolto l’appello della società annullando l’ordinanza per prescrizione, ritenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dalla data di notificazione del verbale di accertamento al destinatario del verbale stesso, e quindi che la notifica dell’ingiunzione fosse tardiva. La Provincia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. in tema di scissione degli effetti della notificazione, nonché erronea applicazione dell’art. 28 l. n. 689/1981 e dell’art. 2963 c.c.: sostiene che, ai fini dell’interruzione della prescrizione, rilevi la notifica del verbale di accertamento effettuata al trasgressore materiale e coobbligato in solido in data 20 marzo 2013, con effetti anche nei confronti della società coobbligata; in via subordinata, deduce che comunque la notifica dell’ordinanza sarebbe tempestiva secondo i criteri di computo del termine. La società intimata non svolge difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Ritiene fondato il rilievo della Provincia secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione notificato a uno dei coobbligati in solido produce effetti anche nei confronti degli altri ai sensi dell’art. 1310 c.c., richiamato dall’art. 28 l. n. 689/1981. La Corte osserva che la Corte d’appello non ha verificato se il verbale di accertamento fosse stato validamente notificato al trasgressore materiale e coobbligato in solido il 20 marzo 2013, circostanza decisiva per stabilire se la prescrizione fosse stata interrotta anche verso la società e, di conseguenza, se l’ordinanza ingiunzione fosse tempestiva. Cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006

    Norma richiamata solo per la descrizione dell’illecito amministrativo contestato, relativo al trasporto di rifiuti senza formulario.

  • art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006

    Norma sanzionatoria applicata alla violazione contestata.

  • art. 28 l. n. 689 del 1981

    La prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative si interrompe secondo le regole civilistiche richiamate dalla norma, incluse quelle sugli effetti dell’interruzione nei confronti dei coobbligati solidali.

  • art. 6 l. n. 689 del 1981

    Individua le ipotesi di corresponsabilità solidale richiamate dalla Corte per affermare l’estensione dell’effetto interruttivo agli altri coobbligati.

  • art. 5 l. n. 689 del 1981

    La Corte richiama la distinzione tra coobbligazione solidale e concorso di più persone nella violazione, precisando che solo nel primo caso l’atto interruttivo produce effetti verso tutti.

  • art. 1310 c.c.

    L’atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei debitori in solido produce effetti anche verso gli altri coobbligati.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per invocare la scissione soggettiva degli effetti della notificazione, ma la Corte afferma che nel caso concreto non rileva e comunque tale principio non è applicabile all’atto interruttivo della prescrizione.

  • art. 2963, comma 4, c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso e nella sentenza di appello per il computo dei termini a mesi o anni, ma la decisione di legittimità risolve la controversia sul diverso profilo dell’interruzione della prescrizione nei confronti del coobbligato.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione notificato a uno dei coobbligati in solido spiega effetti anche verso gli altri, ai sensi dell’art. 1310 c.c. richiamato dall’art. 28 l. n. 689/1981.
  • Ai fini dell’interruzione della prescrizione non è decisivo distinguere tra autore materiale della violazione e soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione, quando tra costoro sussista un vincolo di solidarietà.
  • La diversa ipotesi del concorso di più persone nella violazione, in assenza di solidarietà, non consente l’estensione automatica degli effetti interruttivi agli altri soggetti.
  • Quando la prescrizione viene eccepita in tema di sanzioni amministrative, il giudice di merito deve verificare la validità e la data della notifica dell’atto interruttivo almeno nei confronti di uno dei coobbligati solidali, poiché da ciò dipende la tempestività dell’ordinanza ingiunzione verso tutti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniObbligazioni solidali
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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