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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37904/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Il ricorrente ha articolato due motivi principali: (1) violazione di norme sul sindacato e sull'apprezzamento degli indizi e carenza/illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di partecipazione alla cosca "SERRAINO", sostenendo che le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori non dimostrano inserimento organico ma al più fiancheggiamento o concorso esterno; (2) violazione delle norme sulle esigenze cautelari (art. 274-275 c.p.p.), con la censura specifica dell'uso della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, e la richiesta che, decaduto lo status di associato, venga escluso il pericolo di reiterazione. Sono stati inoltre proposti due motivi nuovi a sostegno degli originari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per difetto di specificità. Ha ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria avesse motivato logicamente la valutazione del compendio probatorio (dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni e altri atti) e che sussistessero gravi indizi di partecipazione del DOLDO alla cosca: uso dei locali per incontri funzionali al sodalizio, attivismo a favore di sodali detenuti, prestazioni commerciali per la cosca, disponibilità a custodire armi, e reazioni punitive nei suoi confronti (incendio) compatibili con ruolo di vicino/partecipe. La Corte ha sottolineato i limiti del sindacato di legittimità (solo vizi di manifesta illogicità), ha ritenuto applicabile la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato richiede l'inserimento stabile nella struttura associativa e la messa a disposizione del sodalizio; la Corte ha ritenuto che, pur in assenza di formale affiliazione, vi fosse apporto concreto e stabile del DOLDO alla cosca

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa in materia di esigenze cautelari (e presunzione assoluta sull'adeguatezza della misura carceraria) per i reati associativi; la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione e non superata dalle deduzioni difensive

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente di valutare in sede cautelare le risultanze di sentenze irrevocabili di altri procedimenti per la formazione della prova; la Corte ha ritenuto corretta la considerazione di tali pronunce e di provvedimenti cautelari di altri procedimenti

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norme sul valore e uso della prova e sulle valutazioni probatorie; richiamate nel contesto del sindacato sulla motivazione del giudice di merito

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Rinvio tecnico nell'ambito della valutazione degli atti probatori richiamati dal giudice; la Corte ha richiamato la possibilità di considerare atti di altri procedimenti

  • artt. 117 e 371 cod. proc. pen.

    Riguardano acquisizione e utilizzazione di atti/documenti provenienti da altre indagini; la Corte ha ammesso che tali elementi possano concorrere alla formazione del compendio indiziario

  • d.lgs. 159/2011

    Norma richiamata tra le censure; la sentenza non individua una violazione specifica e considera la norma nel quadro normativo citato dalla difesa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Corte

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni procedurali amministrative cui la Corte ha disposto gli adempimenti a carico della cancelleria

Massime di principio

  • La Cassazione in materia di misure cautelari non riesamina i fatti se non per vizi di manifesta illogicità: proposte alternative di lettura del materiale probatorio non sono di per sé sufficienti a superare una motivazione congrua del giudice di merito
  • Per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) non è necessario dimostrare una formale 'affiliazione': rileva l'inserimento stabile e l'apporto concreto, anche minimo, alla vita del sodalizio
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. ha forte efficacia nel giustificare la custodia cautelare per reati associativi: la difesa deve offrire elementi specifici e probanti per smentirla (es. prova della recisione del rapporto associativo)
  • Documenti, atti e provvedimenti provenienti da altre indagini o da sentenze irrevocabili possono concorrere a formare il compendio indiziario in sede cautelare (art. 238-bis e correlati), salvo limpidi vizi di utilizzazione
  • Motivi nuovi o riproposizioni di censure già trattate sono spesso dichiarati inammissibili in Cassazione quando sono accessori a motivi principali inammissibili; è quindi essenziale la specificità e la tempestività delle censure
  • Comportamenti quali mettere a disposizione locali per incontri, svolgere attività economica per il sodalizio, interessarsi alle questioni legali di sodali detenuti, o manifestare disponibilità a custodire armi possono essere valutati come apporto concreto e stabile riconducibile a partecipazione associativa
  • L'esistenza di eventi apparentemente contrari (es. un danneggiamento subito dall'indagato) non esclude automaticamente la partecipazione se, nel contesto, tali eventi possono essere interpretati come sanzioni interne al sodalizio

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