Cassazione Penale, Sentenza n. 49451/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di esecuzione presso il domicilio del residuo di pena prevista dall'art. 1 L. 26/11/2010 n.199. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non si sarebbe adeguato alla pronuncia di annullamento della prima sezione penale della Corte e che la motivazione del nuovo provvedimento sarebbe generica e astratta: in particolare contesta che non sia stata indicata una "concreta possibilità" che egli commetta "altri delitti" e che l'affermazione sull'incapacità di gestire la detenzione domiciliare e sulla mancanza di mezzi leciti di sussistenza risulti priva di specificità e di rapporto temporale con i precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza si sia adeguato al dictum della sentenza rescindente, evitando i parallelismi con la misura alternativa della detenzione domiciliare e fornendo motivazione puntuale circa l'inidoneità del domicilio a prevenire il rischio di recidiva. Il provvedimento del Tribunale è stato fondato su elementi concreti: otto condanne per delitti (furto, ricettazione, sottrazione di cose sottoposte a sequestro, tentata rapina), pendenze processuali (violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, furto, violazione di sigilli e reati edilizi), denunzie per furto e per falso, e mancanza di mezzi leciti di sussistenza. Per tali ragioni è stato ritenuto legittimo escludere la collocazione al domicilio ex art. 1 L.199/2010. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23/6/2017 n.103).
Norme richiamate
Legge 26 novembre 2010, n. 199, art. 1
"la pena detentiva non superiore a diciotto mesi... è eseguita presso l'abitazione del condannato..."; comma 2 lett. d) "...specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti..."
La norma consente l'esecuzione domiciliari per pene brevi salvo specifiche cause ostative; l'esclusione può fondarsi sulla concreta possibilità che il condannato commetta "altri delitti", per cui la motivazione deve essere puntuale e riferita a delitti (non genericamente a reati).
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis
Indica taluni delitti la cui commissione esclude l'accesso a misure sostitutive o esecuzioni speciali; citata come causa ostativa prevista dall'art. 1 L.199/2010.
Codice penale, artt. 102, 105, 108
Riguardano la figura del "delinquente abituale, professionale o per tendenza", prevista tra le cause ostative all'applicazione della detenzione domiciliare o misure equivalenti.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 14-bis e art. 14-ter
L'art. 14-bis disciplina il regime di sorveglianza particolare; l'art. 14-ter prevede il reclamo avverso tale regime. Sono richiamati quali possibili cause ostative o eccezioni nell'applicabilità del domicilio.
Codice di procedura penale, art. 616 (modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103)
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla comminazione di somme per la Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, valutata equitativamente la colpa del ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. 13/6/2000 n. 186
Citata come principio per l'equità nella determinazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato.
Massime di principio
- L'accesso all'esecuzione della pena presso il domicilio (art. 1 L.199/2010) può essere escluso solo con motivazione specifica e puntuale che rappresenti la "concreta" possibilità che il condannato compia "altri delitti", non con affermazioni generiche su "reati".
- Non è ammesso assimilare automaticamente la disciplina dell'esecuzione domiciliare con quella della misura alternativa della detenzione domiciliare: i due istituti hanno requisiti e criteri distinti e la motivazione deve riferirsi espressamente ai parametri previsti dall'art. 1 L.199/2010.
- La presenza di precedenti per delitti, pendenze processuali pertinenti, denunzie recenti e l'assenza di mezzi leciti di sussistenza costituiscono elementi idonei a fondare il convincimento del giudice sulla concretezza del rischio di recidiva.
- Una motivazione che elenchi fatti e precedenti, valutandoli nel loro insieme e collegandoli al rischio di commissione di "altri delitti", è normalmente sufficiente a respingere la richiesta di domiciliari; mere affermazioni astratte sul carattere del ricorrente sono insufficienti.
- Se la Corte suprema annulla un provvedimento per motivazione errata, il giudice del rinvio deve adeguarsi al dictum indicato e fornire la motivazione richiesta; il mancato rispetto può costituire motivo di nuova censura.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanna per spese e pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno che il difensore argomenti in modo mirato e documenti la mancata concretezza del rischio di recidiva.
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