Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24404/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art.2 d.lgs. 74/2000 e art.81 c.p.), sostenendo che le sponsorizzazioni fatturate erano reali o, al massimo, solo parzialmente sovrafatturate. Contestano la valutazione probatoria dei giudici di merito: rilevano l'assenza di prova della retrocessione in contanti delle somme; evidenziano la pratica contabile e le attività sportive (maglie con logo, partecipazione a campionati) come prova di effettività; deducono carenza di motivazione e violazione dell'art.192 c.p.p. (indizi insufficienti, mancata sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti) e per Cauchi contestano l'esistenza dell'elemento soggettivo/dolo, dato che la sua nomina ad institore sarebbe successiva o limitata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e perché chiedevano una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito che hanno accertato, in base a elementi di fatto insindacabili in sede di legittimità, l'inesistenza (anche parziale) delle sponsorizzazioni: importi molto elevati erogati per anni, prelievi in contanti sui conti della società sportiva spesso coincidenti con gli accrediti, sproporzione rispetto ad altre sponsorizzazioni, e altri indizi concorrenti. Per Cauchi la qualifica di institore dal 12/7/2013 è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la consapevolezza delle operazioni del 2014. I ricorsi sono stati quindi respinti; ciascun ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha interpretato la disposizione nel senso che il reato si realizza anche in caso di inesistenza soggettiva (operazione realizzata per importi inferiori) o di sovrafatturazione qualitativa.

  • art. 1 d.lgs. 74/2000

    Definizione di operazione inesistente: la Corte osserva che l'articolo ricomprende diverse forme di inesistenza (totale, soggettiva, quantitativa) e non richiede inesistenza oggettiva assoluta.

  • art. 3 e art. 4 d.lgs. 74/2000

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere che la fittizietà fiscale deve riguardare elementi negativi; la Corte però considera che la normativa e la giurisprudenza consentono di sanzionare anche divergenze tra realtà commerciale e documentazione (sovrafatturazione).

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nel capo d'imputazione insieme all'art.2 d.lgs. 74/2000; norma relativa alla continuazione e cumulabilità delle pene (contestualizzazione del trattamento sanzionatorio).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sui presupposti dell'apprezzamento degli indizi (gravi, precisi e concordanti). La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano indicato indizi così qualificabili e quindi non abbia violato l'art.192.

  • art. 2203 cod. civ.

    Definizione di 'institore'. La Corte ha ritenuto che la carica di institore comporti conoscenza e condivisione delle scelte aziendali, giustificando la ritenuta consapevolezza di Cauchi rispetto alle operazioni contestate.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il limite nella reinvocazione dei motivi in cassazione; i ricorsi sono stati giudicati generici e inammissibili anche per mancato rispetto delle prescrizioni procedurali di motivazione ridotta.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti auspicando l'assoluzione per insufficienza di prove; la Corte ha invece ritenuto che le prove e gli indizi fossero sufficienti.

  • sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'onere delle spese per ricorsi inammissibili e per verificare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistere tale colpa ma ha comunque disposto gli oneri di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen. (richiesto per spese/oneri)

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende; la sentenza fissa equitativamente la somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La fattispecie di uso di fatture per operazioni inesistenti comprende anche l'ipotesi di inesistenza soggettiva o di sovrafatturazione: non è necessario provare l'assenza assoluta dell'operazione, basta dimostrare una divergenza rilevante tra realtà commerciale e documentazione.
  • Elementi indiziari di natura contabile e patrimoniale (pagamenti elevati e ripetuti, prelievi in contanti coincidenti con accrediti, sproporzione rispetto a sponsorizzazioni analoghe) possono costituire prova convergente della fittizietà o della retrocessione delle somme quando ricostruiti dai giudici di merito.
  • La qualifica societaria (es. institore) può essere utilizzata per inferire consapevolezza o partecipazione alle scelte aziendali: chi è preposto all'esercizio dell'impresa può essere ritenuto a conoscenza di operazioni rilevanti.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti: i ricorsi che chiedono nuovo esame probatorio o rilitigazione dei fatti sono frequentemente dichiarati inammissibili se generici.
  • Per la difesa in casi analoghi è importante produrre documentazione probatoria diretta (contratti di sponsorizzazione dettagliati, evidenze di prestazioni fornite, tracciabilità dei pagamenti, giustificativi di spesa della società beneficiaria) e spiegazioni plausibili sui movimenti in contanti.
  • Per contestare l'elemento soggettivo (dolo) è utile provare la mancanza di poteri gestori, la datazione delle nomine, l'assenza di sottoscrizioni o di interventi decisionali; mere contestazioni formali senza fatti nuovi difficilmente valgono in sede di legittimità.
  • I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e non generici: occorre motivare con precisione i profili di diritto e indicare perché la motivazione dei giudici di merito sarebbe viziata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.