Cassazione Penale, Sentenza n. 24404/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art.2 d.lgs. 74/2000 e art.81 c.p.), sostenendo che le sponsorizzazioni fatturate erano reali o, al massimo, solo parzialmente sovrafatturate. Contestano la valutazione probatoria dei giudici di merito: rilevano l'assenza di prova della retrocessione in contanti delle somme; evidenziano la pratica contabile e le attività sportive (maglie con logo, partecipazione a campionati) come prova di effettività; deducono carenza di motivazione e violazione dell'art.192 c.p.p. (indizi insufficienti, mancata sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti) e per Cauchi contestano l'esistenza dell'elemento soggettivo/dolo, dato che la sua nomina ad institore sarebbe successiva o limitata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e perché chiedevano una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito che hanno accertato, in base a elementi di fatto insindacabili in sede di legittimità, l'inesistenza (anche parziale) delle sponsorizzazioni: importi molto elevati erogati per anni, prelievi in contanti sui conti della società sportiva spesso coincidenti con gli accrediti, sproporzione rispetto ad altre sponsorizzazioni, e altri indizi concorrenti. Per Cauchi la qualifica di institore dal 12/7/2013 è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la consapevolezza delle operazioni del 2014. I ricorsi sono stati quindi respinti; ciascun ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha interpretato la disposizione nel senso che il reato si realizza anche in caso di inesistenza soggettiva (operazione realizzata per importi inferiori) o di sovrafatturazione qualitativa.
Definizione di operazione inesistente: la Corte osserva che l'articolo ricomprende diverse forme di inesistenza (totale, soggettiva, quantitativa) e non richiede inesistenza oggettiva assoluta.
art. 3 e art. 4 d.lgs. 74/2000
Richiamati dai ricorrenti per sostenere che la fittizietà fiscale deve riguardare elementi negativi; la Corte però considera che la normativa e la giurisprudenza consentono di sanzionare anche divergenze tra realtà commerciale e documentazione (sovrafatturazione).
Richiamato nel capo d'imputazione insieme all'art.2 d.lgs. 74/2000; norma relativa alla continuazione e cumulabilità delle pene (contestualizzazione del trattamento sanzionatorio).
Norma sui presupposti dell'apprezzamento degli indizi (gravi, precisi e concordanti). La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano indicato indizi così qualificabili e quindi non abbia violato l'art.192.
Definizione di 'institore'. La Corte ha ritenuto che la carica di institore comporti conoscenza e condivisione delle scelte aziendali, giustificando la ritenuta consapevolezza di Cauchi rispetto alle operazioni contestate.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per il limite nella reinvocazione dei motivi in cassazione; i ricorsi sono stati giudicati generici e inammissibili anche per mancato rispetto delle prescrizioni procedurali di motivazione ridotta.
Richiamato dai ricorrenti auspicando l'assoluzione per insufficienza di prove; la Corte ha invece ritenuto che le prove e gli indizi fossero sufficienti.
sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'onere delle spese per ricorsi inammissibili e per verificare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistere tale colpa ma ha comunque disposto gli oneri di legge.
art. 616 cod. proc. pen. (richiesto per spese/oneri)
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende; la sentenza fissa equitativamente la somma dovuta alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La fattispecie di uso di fatture per operazioni inesistenti comprende anche l'ipotesi di inesistenza soggettiva o di sovrafatturazione: non è necessario provare l'assenza assoluta dell'operazione, basta dimostrare una divergenza rilevante tra realtà commerciale e documentazione.
- Elementi indiziari di natura contabile e patrimoniale (pagamenti elevati e ripetuti, prelievi in contanti coincidenti con accrediti, sproporzione rispetto a sponsorizzazioni analoghe) possono costituire prova convergente della fittizietà o della retrocessione delle somme quando ricostruiti dai giudici di merito.
- La qualifica societaria (es. institore) può essere utilizzata per inferire consapevolezza o partecipazione alle scelte aziendali: chi è preposto all'esercizio dell'impresa può essere ritenuto a conoscenza di operazioni rilevanti.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti: i ricorsi che chiedono nuovo esame probatorio o rilitigazione dei fatti sono frequentemente dichiarati inammissibili se generici.
- Per la difesa in casi analoghi è importante produrre documentazione probatoria diretta (contratti di sponsorizzazione dettagliati, evidenze di prestazioni fornite, tracciabilità dei pagamenti, giustificativi di spesa della società beneficiaria) e spiegazioni plausibili sui movimenti in contanti.
- Per contestare l'elemento soggettivo (dolo) è utile provare la mancanza di poteri gestori, la datazione delle nomine, l'assenza di sottoscrizioni o di interventi decisionali; mere contestazioni formali senza fatti nuovi difficilmente valgono in sede di legittimità.
- I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e non generici: occorre motivare con precisione i profili di diritto e indicare perché la motivazione dei giudici di merito sarebbe viziata.
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