Cassazione Civile, Ordinanza n. 28914/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo avverso la declaratoria di fallimento. In fatto, la corte territoriale aveva ritenuto superate le soglie di non fallibilità previste dall'art. 1 l. fall., anche se i bilanci depositati riportavano un attivo patrimoniale inferiore ai limiti, perché tali bilanci erano stati giudicati inattendibili nella parte dell'attivo: non vi risultava iscritto un immobile di proprietà della debitrice, che la stessa aveva poi indicato come proprio e valutato in € 173.000,00. Inoltre, la corte aveva ritenuto superata anche la soglia dei debiti, richiamando l'esistenza di ulteriori passività. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. fall. e dell'art. 2424 c.c., sostenendo che i bilanci non potevano essere ritenuti inattendibili e che la corte d'appello aveva illegittimamente aggiunto all'attivo il valore dell'immobile. Con il secondo motivo contestava il rigetto dell'eccezione di prescrizione di alcuni crediti erariali e il conseguente accertamento dell'entità dei debiti oltre la soglia di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva infatti motivatamente spiegato perché i bilanci fossero inattendibili quanto all'attivo, in ragione della mancata iscrizione dell'immobile di proprietà della debitrice. È stato richiamato il principio per cui i bilanci sono prova privilegiata ma non prova legale della non fallibilità, restando soggetti al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c. Se il giudice ne reputa motivatamente inattendibili i dati, l'imprenditore resta onerato della prova dei requisiti di non fallibilità. Poiché il superamento di una sola delle soglie dimensionali comporta l'assoggettabilità a fallimento, la Corte ha dichiarato assorbito il secondo motivo, relativo alla prescrizione dei crediti erariali e alla soglia dei debiti. Non essendovi difese degli intimati, non è stata liquidata alcuna spesa; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le soglie dimensionali di non fallibilità devono essere valutate sulla base di elementi attendibili; il superamento di anche una sola di esse comporta l'assoggettabilità a fallimento.
I bilanci degli ultimi tre esercizi depositati dall'imprenditore costituiscono prova privilegiata della non fallibilità, ma non prova legale.
L'attendibilità dei dati contabili contenuti nei bilanci è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla corretta esposizione dell'attivo patrimoniale nel bilancio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della prova dei requisiti di non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi hanno natura di prova privilegiata ma non vincolante: il giudice può disattenderli se, con motivazione congrua, ne ritiene inattendibili i dati contabili.
- Se il giudice di merito motiva specificamente sull'inattendibilità dei bilanci, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale accertamento; una censura che si limiti a richiamare in astratto l'affidabilità del bilancio è inammissibile.
- Quando uno solo dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 l. fall. risulta superato, l'imprenditore è assoggettabile a fallimento, rendendosi assorbite le ulteriori contestazioni sulle altre soglie.
- L'imprenditore che invochi la non fallibilità resta onerato di fornire prova piena dei relativi presupposti qualora i dati di bilancio siano ritenuti inattendibili dal giudice.
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