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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12120 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego del rimborso di crediti relativi all’accisa sul consumo di energia elettrica e all’addizionale provinciale, maturati con riferimento ai consumi del 2007 e richiesti nel 2010. L’Amministrazione aveva ritenuto tardiva l’istanza, per mancato rispetto del termine biennale di decadenza e, inoltre, per omessa comunicazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate ai sensi della L. n. 428 del 1990. La ricorrente ha contestato la validità della decisione della CTR, deducendo vizi della motivazione, violazione del giudicato interno e insussistenza dell’obbligo di comunicazione, sostenendo anche che l’addizionale provinciale fosse un tributo locale estraneo a tale obbligo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto le istanze rilevanti. Ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla ritualità dell’istanza, ritenendo che l’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate potesse essere rilevata anche d’ufficio e dedotta dall’Amministrazione in memoria. Tale omissione ha comportato la decadenza dal diritto al rimborso, poiché la relativa spesa aveva concorso alla formazione del reddito d’impresa. La Corte ha inoltre ritenuto tardiva la censura secondo cui le somme non avrebbero formato reddito d’impresa, ha escluso che l’addizionale provinciale fosse sottratta all’obbligo di comunicazione e ha respinto le censure sulla motivazione, non più deducibili nei termini prospettati dopo la riforma del 2012. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non si è costituita. È stato disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, Testo unico delle accise, art. 14

    Prevede il termine biennale di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso delle accise. L’Amministrazione aveva contestato il superamento di tale termine.

  • Legge n. 428 del 1990, art. 29, commi 3 e 4

    Impone, per determinate richieste di rimborso di imposte la cui relativa spesa abbia concorso alla formazione del reddito d’impresa, la comunicazione dell’istanza all’Amministrazione finanziaria competente. La mancata comunicazione determina la decadenza dal rimborso e può essere rilevata anche d’ufficio.

  • D.L. n. 688 del 1982, art. 19, convertito dalla L. n. 873 del 1982

    Richiamato nell’ambito della disciplina dei rimborsi e degli adempimenti connessi alle pretese restitutorie.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, e 36

    Disciplinano, nel processo tributario, i requisiti della sentenza e della motivazione. La censura fondata su tali disposizioni è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione degli atti necessari.

  • Artt. 324 e 329 c.p.c. e art. 2909 c.c.

    Regolano il giudicato formale e sostanziale. La Corte ha escluso che la sentenza di primo grado avesse formato un giudicato interno sulla questione dell’omessa comunicazione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Dopo la riforma del 2012 consente un controllo più limitato sulla motivazione, riferito all’omesso esame di un fatto decisivo, e non una generale rivalutazione della motivazione. I motivi formulati dalla ricorrente sono stati quindi respinti.

  • Art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    Attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento tributario statale. Secondo la Corte costituzionale, i tributi regionali derivati e le addizionali istituite e disciplinate dalla legge statale rientrano in tale ambito, anche se il gettito è attribuito agli enti territoriali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede il pagamento dell’ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato integralmente.

Massime di principio

  • Nelle richieste di rimborso tributario occorre rispettare non solo il termine decadenziale previsto dalla disciplina del tributo, ma anche tutti gli eventuali adempimenti formali e comunicazioni richiesti da norme speciali.
  • La mancata comunicazione dell’istanza all’Amministrazione competente può comportare la decadenza dal rimborso, anche se l’istanza è stata presentata tempestivamente all’ufficio originariamente adito.
  • Le questioni di decadenza e di ammissibilità possono essere rilevate d’ufficio e introdotte dall’Amministrazione nel corso del giudizio nei limiti processuali applicabili; il loro mancato esame in primo grado non implica necessariamente la formazione di un giudicato interno.
  • Chi ricorre in cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, trascrivendo o indicando in modo puntuale gli atti e i documenti indispensabili per verificare la censura.
  • Un tributo destinato a un ente locale o territoriale non è necessariamente sottratto agli adempimenti previsti per i tributi statali: è decisiva la fonte normativa che lo istituisce e disciplina.
  • Le questioni non dedotte tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio, come la contestazione della rilevanza reddituale delle somme, non possono normalmente essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la cassazione non riesamina liberamente la motivazione della sentenza, ma verifica soltanto l’eventuale omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.

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